LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 54 DELL’ 8 settembre 2008 SERIE A TIM DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara Soc. ROMA – Soc. NAPOLI DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara Soc. ROMA – Soc. NAPOLI

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 54 DELL’ 8 settembre 2008 SERIE A TIM DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara Soc. ROMA – Soc. NAPOLI Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, osserva: il rapporto del Quarto Ufficiale di gara e la dettagliata relazione dei collaboratori della Procura federale documentano che: - all’inizio del secondo tempo, preceduto dallo scoppio di forte intensità di petardi nella zona antistante, faceva ingresso nello stadio un folto gruppo di sostenitori della Soc. Napoli che, a stento, venivano “accompagnati” dalle Forze dell’Ordine nel settore loro riservato; - da tale settore i tifosi napoletani, o sedicenti tali, procedevano ad un intenso lancio di oggetti vari (bottigliette, monete e così via), di bengala accesi e di petardi contro gli addetti alla sicurezza della società ospitante e nel settore occupato dalla tifoseria avversaria, scagliandosi contro le vetrate divisorie, una delle quali veniva danneggiata, e costringendo in tal modo parte del pubblico ad allontanarsi dalla zona “a rischio”; - tale intollerabile comportamento persisteva fino al termine della gara, con conseguenze lesive così sintetizzabili: sette agenti di polizia e tre carabinieri contusi nel corso dell’iniziale “accompagnamento” ; due carabinieri e due stewards lievemente feriti dallo scoppio di petardi; alcuni tifosi della Roma ricorsi alle cure del Pronto Soccorso per lesioni cagionate dal lancio di petardi nel settore loro riservato. Di questi atti di violenza commessi all’interno dello stadio Olimpico (giova sottolineare, nonostante l’ovvietà dell’assunto, che esula dai limiti funzionali di questo Giudice ogni valutazione in merito a fatti altrove verificatisi) la Soc. Napoli è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva (artt. 4, n. 3 e 14 n. 1 CGS). La consequenziale sanzione, per la sua funzione retributiva e per la sua finalità di prevenzione, deve essere commisurata alla particolare gravità dei fatti addebitati (sul cagionato pericolo per l’incolumità pubblica ogni approfondimento appare superfluo), alla specifica recidività ex art. 21 CGS (cfr. CU n. 61 del 27.9.2007) e, per converso, alla concreta e apprezzabile attività di collaborazione con le Forze dell’Ordine svolta dalla dirigenza societaria (art. 13 n. 1 lettere b-e CGS). L’evidente attribuibilità, in via esclusiva, delle violenze commesse a ben noti gruppuscoli di facinorosi, annidati nel mondo del “tifo organizzato”, induce a ritenere equa l’inibizione agli spettatori, ex art. 18 n. 1 lett. e) CGS, nei termini in seguito precisati, soltanto di quei settori dello stadio partenopeo ove abitualmente si collocano questi protagonisti di intollerabili azioni delinquenziali, che nulla hanno a che vedere né con la passione sportiva né con la civile convivenza. P.Q.M. delibera di infliggere alla Soc. Napoli la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 e sancisce l’obbligo, fino al 31 ottobre 2008, di disputare tutte le gare con i settori denominati “Curva A” e “Curva B” inibiti agli spettatori.
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