LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “TIM CUP” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 261 DEL 14 febbraio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DENUNZIE DANNI PULLMAN Denuncia della Soc. Bologna per risarcimento danni pullman in occasione della gara Tim Cup Atalanta-Bologna del 29/12/01.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “TIM CUP” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 261 DEL 14 febbraio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DENUNZIE DANNI PULLMAN Denuncia della Soc. Bologna per risarcimento danni pullman in occasione della gara Tim Cup Atalanta-Bologna del 29/12/01. La Lega Nazionale Professionisti ha rimesso a questa Commissione gli atti relativi alla richiesta della Soc. Bologna volta ad ottenere il risarcimento dei danni riportati dall’autopullman Iveco targato AT920WJ, di proprietà della Ditta Ricci Bus S.p.A. in occasione della gara Tim Cup Atalanta-Bologna del 29/12/01. Dagli stessi si rileva che l’autobus che trasportava i calciatori, al momento del rientro verso Bologna, veniva fatto oggetto di una sassaiola, da parte di ignoti, che provocava la rottura dei cristalli laterali. Poichè non è stato contestato che il danneggiamento sia avvenuto ad opera di sostenitori della Soc. Atalanta, e del fatto è stata presentata formale denuncia all’Autorità, la Commissione delibera di riconoscere alla Soc. Bologna il diritto di ottenere il risarcimento dei danni riportati dall’autopullman adibito al trasporto dei suoi calciatori in occasione della gara sopra indicata. Denuncia della Soc. Ancona per risarcimento danni pullman in occasione della gara Ancona- Palermo del 7/1/02. La Lega Nazionale Professionisti ha rimesso a questa Commissione gli atti relativi alla richiesta della Soc. Ancona volta ad ottenere il risarcimento dei danni riportati dall’autopullman Sitra 315 HDH targato BP503TF, della Società Autolinee Reni S.r.l., in occasione della gara Ancona- Palermo del 7/1/02. Dagli stessi si rileva che il pullman che trasportava i calciatori, mentre usciva allo stadio, veniva fatto oggetto di una fitta sassaiola da parte di ignoti, che provoca danni alla carrozzeria. Poichè non è stato contestato che il danneggiamento sia avvenuto ad opera di sostenitori della Soc. Palermo, e del fatto è stata presentata formale denuncia all’Autorità, la Commissione delibera di riconoscere alla Soc. Ancona il diritto di ottenere il risarcimento dei danni riportati dall’autopullman adibito al trasporto dei suoi calciatori in occasione della gara sopra indicata. Denuncia della Soc. Salernitana per risarcimento danni pullman in occasione della gara Napolo- Salernitana del 27/1/02. La Lega Nazionale Professionisti ha rimesso a questa Commissione gli atti relativi alla richiesta della Soc. Salernitana volta ad ottenere il risarcimento dei danni riportati dall’autopullman Fiat Iveco Poker targato BL000JL, in occasione della gara Napoli-Salernitana del 27/1/02. Dagli stessi si rileva che il pullman che trasportava i calciatori, mentre si recava allo stadio, veniva fatto oggetto di una fitta sassaiola, da parte di ignoti, che provocavano varie ammaccature alla carrozzeria, la rottura dei cristalli laterali e del lunotto anteriore e il danneggiamento di due ruote che venivano tagliate. Poichè non è stato contestato che il danneggiamento sia avvenuto ad opera di sostenitori della Soc. Napoli , e del fatto è stata presentata formale denuncia all’Autorità, la Commissione delibera di riconoscere alla Soc. Salernitana il diritto di ottenere il risarcimento dei danni riportati dall’autopullman adibito al trasporto dei suoi calciatori in occasione della gara sopra indicata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it