LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “TIM CUP” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 280 DELL’1 marzo 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PARMA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Fabio CANNAVARO (gara Tim Cup Brescia-Parma del 7/2/02 – C.U. n. 252 dell’8/2/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “TIM CUP” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 280 DELL’1 marzo 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. PARMA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal
Giudice Sportivo al calciatore Fabio CANNAVARO (gara Tim Cup Brescia-Parma del 7/2/02
– C.U. n. 252 dell’8/2/02).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Fabio
Cannavaro, tesserato per la Soc. Parma, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di
gara per il comportamento scorretto tenuto nei confronti di un avversario (seconda sanzione) e
per aver commesso un intervento falloso su un avversario lanciato a rete, durante la gara
Brescia-Parma del 3 febbraio 2002.
A sostegno del gravame, si rileva che l’espulsione sarebbe stata la conseguenza di due
ammonizioni, dal momento che l’intervento che ha causato il calcio di rigore a favore del Brescia
non avrebbe causato alcun danno fisico all’avversario, che non sarebbe “stato neppure toccato”,
essendo finalizzato al recupero del pallone e che il calciatore non poteva intendersi quale “ultimo
uomo” dal momento che di fianco, più vicino alla porta si sarebbe trovato un altro calciatore della
stessa squadra.
A riprova dell’assunto difensivo si allega una videocassetta diretta a dimostrare la ricostruzione
dei fatti esposta. Si chiede pertanto la riduzione della sanzione ad una sola giornata di squalifica.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentito il rappresentante ed il difensore
del reclamante, rileva che il gravame non può trovare accoglimento in quanto non è fondato.
Dagli atti ufficiali, ed in primis dal referto dell’arbitro, risulta che l’espulsione è stata comminata
perché il calciatore in azione di gioco sgambettava un avversario con chiara possibilità di segnare
una rete.
Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con
l’orientamento, in casi analoghi, degli organi di giustizia sportiva.
Non può trovare, pertanto, accoglimento la tesi difensiva addotta nel gravame che si sarebbe
trattato di due ammonizioni seguite da espulsione, che si ricaverebbe dalla non dannosità
dell’intervento, dalla sua finalità diretta al recupero del pallone e dalla circostanza che non trattasi
di un fallo da ultimo uomo, in quanto non trova riscontro negli atti ufficiali. Né in tal senso di
ausilio può essere la videocassetta allegata al reclamo, non essendo la sua visione consentita a
questo organo giudicante, non ricorrendo i presupposto di cui all’art. 31 a4.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della
tassa.
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