LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “TIM CUP” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 27 agosto 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 25 agosto 2002 – Seconda giornata – Prima Fase Gara Soc. Palermo – Soc. Taranto

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “TIM CUP” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 27 agosto 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 25 agosto 2002 – Seconda giornata – Prima Fase Gara Soc. Palermo – Soc. Taranto Il Giudice Sportivo, visti gli elenchi dei calciatori utilizzati nella gara sopra indicata nonché la comunicazione inviata dalla Lega Professionisti Serie C in data 27 agosto., con la quale si conferma che non è stato ancora concesso il visto di esecutività alla pratica di tesseramento del calciatore Morello Antonio (Soc. Taranto); osservato che: - la Soc. Taranto ha schierato il calciatore Morello Antonio senza che fosse stato ancora emesso dalla competente Lega Professionisti Serie C il relativo visto di esecutività al tesseramento; - di conseguenza il Morello non aveva titolo a partecipare alla gara Palermo-Taranto, e tale sua irregolare partecipazione comporta la punizione sportiva della perdita della partita, ai sensi dell’art. 12, comma 5, lett. a) C.G.S.; - l’avvenuto utilizzo del calciatore medesimo comporta, altresì, l’applicazione di un’ammenda a carico della Società Taranto, ai sensi dell’art. 39, comma 4 N.O.I.F. e dell’art. 13, comma 1 C.G.S.: sanzione aggravata per la recidiva specifica della Società; - va, peraltro, stabilito il punteggio di 4-0 conseguito sul campo dalla Soc. Palermo, in quanto più favorevole rispetto a quello discendente dall’applicazione dell’art. 12 C.G.S.; - va, inoltre, inflitta la squalifica per una giornata di gara al calciatore Morello Antonio, il quale era a conoscenza della mancanza di titolo a partecipare alla gara in esame a seguito della delibera di questo Giudice sportivo pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 23 agosto 2002 (gara Soc. Taranto – Soc. Reggina); P.Q.M. delibera di infliggere: - alla Soc. Taranto la punizione sportiva della perdita della gara Palermo-Taranto del 25 agosto 2002 con il risultato di 4-0 per l’irregolare partecipazione del calciatore Morello Antonio, nonché l’ammenda di € 6.000,00; - al calciatore Antonio Morello (Soc. Taranto) la squalifica per una giornata effettiva di gara.
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