LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “ TIM CUP” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 23 agosto 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara Soc. Taranto – Soc. Reggina del 18 agosto 2002 – Prima giornata
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “ TIM CUP” 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 23 agosto 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara Soc. Taranto – Soc. Reggina del 18 agosto 2002 – Prima giornata
Il Giudice Sportivo,
visti gli elenchi dei calciatori utilizzati nella gara sopra indicata nonché la comunicazione
inviata dalla Lega Professionisti Serie C in data 22 agosto u.s., con la quale si informa che
non è stato ancora concesso il visto di esecutività alle pratiche di tesseramento dei calciatori
Morello Antonio e De Liguori Vincenzo (Soc. Taranto);
rilevato in via preliminare che la citata comunicazione, da intendersi come atto ufficiale, è
pervenuta tempestivamente ai sensi delle disposizioni pubblicate con il Comunicato
Ufficiale n. 19/A della F.I.G.C. del 29 luglio u.s., relative all’abbreviazione dei termini
procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare della Tim Cup 2002/2003:
infatti, l’ultima partita in programma per la prima giornata della prima fase è stata disputata
il 21 agosto u.s. (Spezia-Vicenza), e quindi è stato rispettato il termine di invio della citata
documentazione ufficiale (entro il giorno successivo a quello dell’ultima gara);
osservato che:
- la Società Taranto ha schierato il calciatore Morello Antonio senza che fosse stato
ancora emesso dalla competente Lega Professionisti Serie C il relativo visto di
esecutività al tesseramento;
- di conseguenza il Morello non aveva titolo a partecipare alla gara Taranto-Reggina, e
tale sua irregolare partecipazione comporta la punizione sportiva della perdita della
partita, ai sensi dell’art. 12, comma 5, lett. a) C.G.S.;
- l’avvenuto utilizzo del calciatore medesimo comporta, altresì, l’applicazione di
un’ammenda a carico della Società Taranto, ai sensi dell’art. 39, comma 4 N.O.I.F. e
dell’art. 13, comma 1 C.G.S.,
35/90
- va, peraltro, stabilito il punteggio di 0-3 conseguito sul campo dalla Società Reggina, in
quanto più favorevole rispetto a quello di 0-2;
- nessuna sanzione deve essere irrogata al calciatore Morello Antonio, non ravvisandosi
elementi di colpa a lui ascrivibile in relazione al suo irregolare utilizzo nella gara;
- nessuna sanzione può altresì essere inflitta alla Società Taranto quanto al calciatore De
Liguori Vincenzo, non risultando il medesimo inserito nella distinta della gara in esame
P.Q.M.
delibera di infliggere alla società Taranto la punizione sportiva della perdita della gara
Taranto-Reggina del 18 agosto 2002 con il risultato di 0-3 per l’irregolare partecipazione
del calciatore Morello Antonio, nonché l’ammenda di € 3.000,00.