LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “TIM CUP” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 67 DEL 26 settembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. BARI avverso l’ammenda di € 10.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Tim Cup Bari-Crotone dell’11/9/02 – C.U. n. 45 del 12/9/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “TIM CUP” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 67 DEL 26 settembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. BARI avverso l’ammenda di € 10.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Tim Cup Bari-Crotone dell’11/9/02 – C.U. n. 45 del 12/9/02). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Bari la sanzione della ammenda di € 10.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara di Coppa Italia, Bari-Crotone del 11/9/2002 (lancio di bengala sul terreno di giuoco), ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca e, in via subordinata, la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, la Soc. Bari rileva, in primo luogo, che il comportamento dei propri sostenitori non avrebbe avuto il carattere della particolare pericolosità per l’incolumità pubblica, con la conseguenza che la sanzione sarebbe eccessiva e, in secondo luogo, che non sarebbero state considerate in modo adeguato le attività di prevenzione svolte dalla Società. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato. Dagli atti ufficiali risulta infatti che i sostenitori della reclamante hanno lanciato un bengala di piccole dimensioni che sorvolava il terreno di giuoco per tutta la sua lunghezza, per poi spegnersi in aria. Tale comportamento, che deve essere qualificato come pericoloso per l’incolumità di una o più persone, è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con quanto previsto dall’art. 11 del C.G.S., nella misura minima sancita. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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