LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “TIM CUP” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 3 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. SPEZIA avverso l’ammenda di € 25.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Tim Cup Spezia-Vicenza del 21/8/02 – C.U. n. 33 del 22/8/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “TIM CUP” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 3 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. SPEZIA avverso l’ammenda di € 25.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Tim Cup Spezia-Vicenza del 21/8/02 – C.U. n. 33 del 22/8/02). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Spezia la sanzione della ammenda di € 25.000,00, con diffida, per il comportamento tenuto dalla stessa Società e dai suoi sostenitori durante la gara Spezia-Vicenza del 21/8/2002 (Coppa Italia), ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva, in generale, che la sanzione sarebbe eccessivamente afflittiva in considerazione dei fatti accaduti e, in particolare, che, in primo luogo, non vi sarebbe certezza sulla natura del liquido contenuto nel bicchiere di plastica lanciato contro l’assistente e, in secondo luogo, che il mancato scorrimento del tunnel di plastica non sarebbe stato permesso dai rappresentanti della Questura. Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato. Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, innanzitutto, per tutta la durata della gara hanno urlato frasi volgarmente ingiuriose nei confronti dell'Arbitro; in secondo luogo, in più occasioni nel corso del secondo tempo, hanno urlato frasi volgarmente oltraggiose nei confronti di un assistente e degli altri componenti la terna arbitrale; in terzo luogo, hanno effettuato contro un assistente un fitto lancio di bottigliette in plastica piene d'acqua e di monete, una delle quali colpiva lo stesso al capo, procurandogli lieve dolore ed una contusione; in quarto luogo, hanno colpito l'altro assistente ad una spalla con due accendini di plastica; infine, hanno lanciato contro il medesimo assistente un bicchiere in plastica contenente urina, che colpiva il collaboratore dell'arbitro alla spalla ed al braccio sinistro. Inoltre, dagli atti ufficiali risulta anche che, al termine del primo tempo, la Società ha trascurato di allungare il tunnel di collegamento dal terreno verso gli spogliatoi, così esponendo l’arbitro ed i calciatori avversari ad un pericoloso lancio di monete da parte dei sostenitori locali. Tali comportamenti sono certamente sanzionabili. Tuttavia, per quanto riguarda la determinazione della sanzione, la Commissione, pur tenendo in considerazione la pericolosità dei comportamenti rispetto all’incolumità delle persone, ritiene sufficientemente afflittiva l’ammenda di cui al dispositivo; la Commissione ritiene, inoltre, che la diffida possa essere revocata. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e, per l’effetto, di ridurre l’ammenda a € 15.000,00 e di revocare la diffida; dispone la restituzione della tassa.
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