LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “TIM CUP” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 3 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. SPEZIA avverso l’ammenda di € 25.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Tim Cup Spezia-Vicenza del 21/8/02 – C.U. n. 33 del 22/8/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “TIM CUP” 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 3 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. SPEZIA avverso l’ammenda di € 25.000,00 con diffida inflitta dal
Giudice Sportivo (gara Tim Cup Spezia-Vicenza del 21/8/02 – C.U. n. 33 del 22/8/02).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Spezia la
sanzione della ammenda di € 25.000,00, con diffida, per il comportamento tenuto dalla
stessa Società e dai suoi sostenitori durante la gara Spezia-Vicenza del 21/8/2002 (Coppa
Italia), ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva, in generale, che la sanzione sarebbe eccessivamente
afflittiva in considerazione dei fatti accaduti e, in particolare, che, in primo luogo, non vi
sarebbe certezza sulla natura del liquido contenuto nel bicchiere di plastica lanciato contro
l’assistente e, in secondo luogo, che il mancato scorrimento del tunnel di plastica non
sarebbe stato permesso dai rappresentanti della Questura.
Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver
illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già
formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è
parzialmente fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, innanzitutto, per tutta la durata
della gara hanno urlato frasi volgarmente ingiuriose nei confronti dell'Arbitro; in secondo
luogo, in più occasioni nel corso del secondo tempo, hanno urlato frasi volgarmente
oltraggiose nei confronti di un assistente e degli altri componenti la terna arbitrale; in terzo
luogo, hanno effettuato contro un assistente un fitto lancio di bottigliette in plastica piene
d'acqua e di monete, una delle quali colpiva lo stesso al capo, procurandogli lieve dolore
ed una contusione; in quarto luogo, hanno colpito l'altro assistente ad una spalla con due
accendini di plastica; infine, hanno lanciato contro il medesimo assistente un bicchiere in
plastica contenente urina, che colpiva il collaboratore dell'arbitro alla spalla ed al braccio
sinistro. Inoltre, dagli atti ufficiali risulta anche che, al termine del primo tempo, la Società
ha trascurato di allungare il tunnel di collegamento dal terreno verso gli spogliatoi, così
esponendo l’arbitro ed i calciatori avversari ad un pericoloso lancio di monete da parte dei
sostenitori locali.
Tali comportamenti sono certamente sanzionabili. Tuttavia, per quanto riguarda la
determinazione della sanzione, la Commissione, pur tenendo in considerazione la
pericolosità dei comportamenti rispetto all’incolumità delle persone, ritiene
sufficientemente afflittiva l’ammenda di cui al dispositivo; la Commissione ritiene, inoltre,
che la diffida possa essere revocata.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e, per
l’effetto, di ridurre l’ammenda a € 15.000,00 e di revocare la diffida; dispone la
restituzione della tassa.
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