LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI COMUNICATO UFFICIALE N. 348 DEL 5 giugno 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Dario MARCOLIN – Calciatore Soc .Napoli: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.; Soc. NAPOLI: violazione art. 3 comma 2 e art. 2 comma 4 C.G.S. (dichiarazioni alla stampa del 30/04/03).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 348 DEL 5 giugno 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico:
Sig. Dario MARCOLIN – Calciatore Soc .Napoli: violazione art. 3 comma 1 e art. 4
comma 3 C.G.S.;
Soc. NAPOLI: violazione art. 3 comma 2 e art. 2 comma 4 C.G.S. (dichiarazioni alla stampa
del 30/04/03).
Il procedimento
Con provvedimento del 5 maggio 2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione il Signor Dario Marcolin, tesserato della S.S.C. Napoli per rispondere della
violazione degli articoli 3 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S., avendo lo stesso Marcolin, in
un'intervista rilasciata a "Il Mattino" di Napoli (30 aprile 2003), reso dichiarazioni ritenute lesive
della reputazione degli organi operanti nell'ambito della F.I.G.C., idonee altresì a negare la
regolarità delle gare e la correttezza dello svolgimento del campionato; nonché, a titolo di
responsabilità oggettiva, la S.S.C. Napoli.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire
una memoria difensiva nella quale si rileva che le dichiarazioni rese agli organi di stampa non
avrebbero contenuto lesivo, trattandosi di manifestazioni di un legittimo diritto di critica ed
esprimendo la perplessità di un tesserato di fronte all'incertezza generata da diverse e contrastanti
decisioni circa l'interpretazione di alcune norme della giustizia sportiva.
La memoria difensiva conclude chiedendo il rigetto di ogni sanzione sia nei confronti del Marcolin
che della S.S.C. Napoli.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna di Dario Marcolin e della S.S.C.
Napoli alla sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 ciascuno.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, ritiene che le dichiarazioni rese dal Signor Dario Marcolin non
costituiscano un fatto disciplinarmente sanzionabile.
Va infatti anzitutto rilevato che le critiche espresse dal Marcolin non contengono alcun elemento
lesivo della reputazione di Organi Federali, costituendo soltanto una legittima manifestazione di
uno sconcerto di fronte a due decisioni che, emanate a pochi giorni di distanza in materia di
interpretazione della stessa norma, pervenivano a conclusioni diametralmente opposte, con la
conseguenza, a seconda di quale interpretazione avesse prevalso, di arrivare ad uno
stravolgimento dei campionati (con evidenti ripercussioni negative a danno della propria
squadra).
Si tratta quindi di giudizi che esprimono inquietudine e disagio di fronte a contrastanti
interpretazioni giurisprudenziali, senza alcun intento ingiurioso, denigratorio o offensivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere il calciatore Dario Marcolin e la S.S.C.
Napoli.
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