LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 169/C DEL 10 APRILE 2008 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/1 ” GARA POTENZA – GALLIPOLI DEL 6 APRILE 2008 E RECLAMO SOCIETA GALLIPOLI (Com. Uff. n. 167/C dell’8.4.2008)

LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 169/C DEL 10 APRILE 2008 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E " C/1 " GARA POTENZA – GALLIPOLI DEL 6 APRILE 2008 E RECLAMO SOCIETA GALLIPOLI (Com. Uff. n. 167/C dell’8.4.2008) - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali, ed il reclamo proposto dalla società Gallipoli, o s s e r v a - che prima dell'inizio della gara, a circa cinquanta metri dal cancello d'ingresso all'impianto sportivo, una cinquantina di tifosi del Potenza posizionati sulla strada di accesso costringevano il taxi con a bordo la terna arbitrale a fermarsi e,dopo aver minacciosamente accerchiato la vettura, indirizzavano verso la stessa sputi e la colpivano con pugni per circa trenta secondi; l'autista riusciva a ripartire,ma prima dell'ingresso nell'impianto l'auto veniva ancora colpita da altri pugni sulla tettoia; - che alle ore 13.40 , all'arrivo nell'impianto sportivo della comitiva della società Gallipoli,alcuni addetti al "servizio d'ordine" della società Potenza (muniti delle prescritte casacche) comunicavano che l'accesso all'impianto, per disposizione della società ospitante, era limitato a 25 unità; ciò determinava un'accesa discussione, durante la quale un addetto al servizio d'ordine tentava di aggredire un calciatore del Gallipoli, impedito soltanto dal tempestivo intervento di un addetto federale che richiedeva l'intervento della forza pubblica; - che le operazioni di riscaldamento pre-partita da parte dei calciatori del Gallipoli venivano inopportunamente fatte eseguire nello spazio del recinto di gioco sottostante gli spalti ove erano posizionati i tifosi del Potenza;questi ultimi lanciavano un petardo che esplodeva nelle adiacenze dei calciatori ospiti; - che al rientro negli spogliatoi al termine delle operazioni di riscaldamento pre-partita, fra i calciatori di entrambe le squadre si accendeva un piccolo tafferuglio, prontamente sedato, nel corso del quale un addetto al servizio d'ordine colpiva con una ginocchiata un calciatore del Gallipoli,senza conseguenze; - che nel corso del primo tempo i sostenitori del Potenza lanciavano nel recinto di gioco tre petardi di notevole potenza; un quarto petardo veniva lanciato e fatto esplodere sul terreno di gioco nelle vicinanze del portiere del Gallipoli, che rimaneva leggermente stordito, comportando la sospensione della gara per il tempo necessario alle cure dello stesso, che poteva riprendere regolarmente il gioco; - che nel corso del primo tempo due persone non identificate ma riconducibili alla società Potenza, in quanto munite di casacche da raccattapalle, rivolgevano più volte frasi offensive e minacciose verso i calciatori del Gallipoli; una di queste persone aveva anche modo di infastidire con proteste e frasi irriguardose l'arbitro, il quale era costretto ad interrompere la gara per disporne l'allontanamento dal recinto di gioco; il secondo dei due si distingueva invece per l'attiva partecipazione ad una accesa discussione scoppiata in campo a seguito dell'espulsione di un calciatore del Gallipoli nel secondo tempo, con conseguente allontanamento dal recinto di gioco; - che tutti gli eventi innanzi descritti si manifestano di particolare gravità , e dalla valutazione degli stessi emerge in modo chiaro ed inequivocabile la responsabilità oggettiva della società Potenza, alla quale va anche addebitata la condotta omissiva (peraltro evidenziata negli atti ufficiali) della totale mancanza di collaborazione da parte dei propri dirigenti nella prevenzione e nella interdizione dei fatti stessi, nonchè l'attiva partecipazione agli episodi di violenza verbale e fisica di addetti al servizio d'ordine il cui controllo e coordinamento ricade nelle competenze della società stessa. Tale accertata responsabilità va conseguentemente sanzionata non solo per la particolare gravità dei fatti, ma anche in considerazione della potenziale reiterabilità dei comportamenti addebitati; - che al termine della gara, alcuni sostenitori del Gallipoli nel defluire dal settore dello stadio loro riservato lanciavano verso le forze dell'ordine, posizionate nel piazzale antistante gli spogliatoi, due bottiglie piene d'acqua tappate, una in plastica ed una in vetro, senza conseguenze; inoltre , dalle ispezioni eseguite da addetti federali prima e dopo lo svolgimento della gara, risultano danneggiati i servizi della zone dell'impianto sportivo riservata ai sostenitori del Gallipoli. - che con reclamo, presentato nei termini ai sensi dell'art. 29 punto 4 lettera b) del CGS, la società Gallipoli lamenta l'irregolare svolgimento della gara in conseguenza dei seguenti fatti: a) grave danneggiamento del pullman utilizzato per il trasporto della squadra in seguito ad atti vandalici (rottura di tutti i vetri e varie ammaccature della carrozzeria) perpetrati da sconosciuti nella notte precedente la gara, nel parcheggio dell'albergo nel quale era alloggiata la squadra stessa; b) ripetute intimidazioni, minacce ed aggressioni fisiche perpetrate da addetti della società e da sostenitori del Potenza a danno dei propri tesserati, prima e durante lo svolgimento della gara; - che i danneggiamenti indicati nella precedente lettera a), sono stati constatati dal rappresentante della Procura Federale e riferiti nella relazione acquisita agli atti ufficiali; - che gli episodi indicati nella precedente lettera b) trovano parziale riscontro negli atti ufficiali, come indicato in precedenza; - che i fatti innanzi delineati, a parere della reclamante, generando nei calciatori del Gallipoli giustificati timori per la propria incolumità fisica, hanno condizionato il regolare svolgimento della gara; - che dall'attento esame degli atti ufficiali,in particolare dal rapporto di gara dell'arbitro giudice privilegiato delle circostanze in esame, non si riscontrano elementi a sostegno delle tesi della reclamante. In particolare, non risulta verificata l'esistenza di fatti e situazioni che abbiano comportato alterazioni al potenziale atletico della squadra della società Gallipoli, tali da comportare l'adozione dei provvedimenti richiesti nel reclamo. - Tutto ciò premesso d e l i b e r a - di respingere il reclamo proposto dalla società Gallipolli, confermando il risultato della gara acquisito in campo (Potenza 3 – Gallipoli 2); - di infliggere alla società Potenza la sanzione consistente nell'obbligo di disputare due gare effettive a porte chiuse, con decorrenza immediata, nonchè l'ammenda di euro 10.000,00; - di infliggere alla società Gallipoli l'ammenda di euro 2.000,00 (obbligo risarcimento danni, se richiesti). - La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it