LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n. 100/TB del 25/5/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ D. B E R R E T T I “ RECLAMO CALCIATORE DE BIASI ALESSIO (A.S. LATINA S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE (C.U. N.79/TB DEL 5/5/2005 GARA BENEVENTO-LATINA DEL 30 APRILE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n. 100/TB del 25/5/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ D. B E R R E T T I “ RECLAMO CALCIATORE DE BIASI ALESSIO (A.S. LATINA S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE (C.U. N.79/TB DEL 5/5/2005 GARA BENEVENTO-LATINA DEL 30 APRILE 2005). Alessio De Biasi, tesserato per la A.S. Latina S.p.a., propone reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo della Lega Professionisti Serie “C” gli ha inflitto la sanzione della squalifica per tre gare per grave atto di violenza verso un avversario a gioco fermo, nel corso della gara Benevento-Latina, disputata il 30 aprile 2005, nell’ambito del Campionato “D. Berretti”. Nel rapporto dell’arbitro si legge che al 23° del secondo tempo il De Biasi “a giuoco fermo colpiva volontariamente con un pugno il volto di un avversario”. L’interessato, che chiede la riduzione della squalifica, così ricostruisce l’episodio: l’arbitro aveva fischiato un calcio di punizione in favore della sua squadra; visto che un atleta del Benevento non rispettava la distanza regolamentare anche dopo i richiami dell’arbitro, «procedevo a farla rispettare mettendogli le mani al petto e spingendo in modo forte sbilanciavo il calciatore del Benevento facendolo cadere in terra in quanto non si aspettava tale mia reazione. Il calciatore del Benevento non ha dato segni di essere stato colpito con un pugno e non ha riportato segni di violenza in quanto si alzava immediatamente da terra reagendo alla mia azione». Secondo il calciatore, il direttore di gara forse era in una posizione tale da immaginare che fosse stato dato un pugno e non una spinta, come invece è accaduto. Egli evidenzia, infine, che la gara era importante perché la squadra dell’A.S. Latina S.p.a., era ancora in corsa per partecipare alle fasi finali del Campionato “D. Berretti”. La Commissione ha ritenuto opportuno chiedere all’arbitro un supplemento di rapporto e si è appreso che il De Biasi ebbe a colpire volontariamente l’avversario quando il gioco era fermo e doveva essere ripreso con pallone alla squadra del Latina; e che il calciatore colpito, caduto per terra, dovette essere assistito dai sanitari, prima di poter riprendere il gioco. Così stando le cose, la delibera del Giudice Sportivo deve essere confermata, posto che la condotta è stata apprezzata in modo non censurabile. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo del calciatore Alessio De Biasi (A.S. Latina S.p.a.). La tassa va incamerata.
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