LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.101/C del 24/11/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO ALLENATORE GIANFRANCO DEGLI SCHIAVI (A.S. FIDELIS ANDRIA S.R.L.) SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.87/C DEL 9/11/2004 GARA FROSINONE-FIDELIS ANDRIA DEL 5 NOVEMBRE 2004).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.101/C del 24/11/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO ALLENATORE GIANFRANCO DEGLI SCHIAVI (A.S. FIDELIS ANDRIA S.R.L.) SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.87/C DEL 9/11/2004 GARA FROSINONE-FIDELIS ANDRIA DEL 5 NOVEMBRE 2004). Con fax datato 9.11.2004 il tesserato Gianfranco Degli Schiavi (A.S. Fidelis Andria S.r.l.) ha preannunciato reclamo contro la delibera indicata in epigrafe con la quale il Giudice Sportivo lo ha squalificato per due gare effettive. Successivamente il suddetto Degli Schiavi non ha dato corso, nei termini, al preannunciato gravame, per cui si impone, a norma dell’art.29 commi 5° e 8° del Codice di Giustizia Sportiva , la declaratoria di inammissibilità. Per questi motivi la Commissione d i c h i a r a inammissibile il reclamo dell’allenatore Gianfranco Degli Schiavi (A.S. Fidelis Andria S.r.l.). La tassa va addebitata.
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