LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.101/C del 24/11/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ U.S. PRO VERCELLI CALCIO 1892 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE LUIGI CRISOPULLI (C.U. N.87/C DEL 9/11/2004 GARA CASALE-PRO VERCELLI DEL 7 NOVEMBRE 2004).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.101/C del 24/11/2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/2 "
RECLAMO SOCIETA’ U.S. PRO VERCELLI CALCIO 1892 S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE LUIGI CRISOPULLI
(C.U. N.87/C DEL 9/11/2004 GARA CASALE-PRO VERCELLI DEL 7
NOVEMBRE 2004).
La società U.S. Pro Vercelli Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso
la squalifica per tre gare effettive inflitte dal Giudice Sportivo al calciatore Luigi
Crisopulli “per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco; espulso,
teneva un comportamento provocatorio nei confronti del pubblico che reagiva
con lanci di bottiglie d’acqua in plastica e numerosi oggetti contundenti senza
colpire”.
Nel reclamo si chiede la riduzione della sanzione, assumendo che
prima dell’episodio in esame il calciatore aveva subito un fallo ed era stato
portato a bordo campo in barella, tra gli insulti del pubblico, che gridava “devi
morire, devi morire”.
Premesso che non può essere presa in esame la videocassetta della
quale si parla nel reclamo, osserva la Commissione che la sanzione più
adeguata avuto riguardo alla concreta modalità della condotta complessiva
come illustrata anche nel supplemento di rapporto sia quella di due gare
effettive.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo della U.S. Pro Vercelli Calcio S.r.l. riducendo, al
calciatore Luigi Crisopulli, la squalifica a due gare effettive.
La tassa non va addebitata.
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