LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.102/C del 24/11/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DI PIERO CAMILLI, DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ GROSSETO E SOCIETA’ U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.102/C del 24/11/2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE
C A CARICO DI PIERO CAMILLI, DIRIGENTE DELLA SOCIETA’
GROSSETO E SOCIETA’ U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.-.
Su deferimento della Lega Professionisti Serie C si è contestato
- al sig. Piero Camilli, presidente della società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. la
violazione di cui all’art.1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva, in
relazione all’art 28 dello Statuto della Lega ed alla Circolare n.37 del
28/6/2004, per non aver consentito l’accesso all’Emittente TV9 affinchè
potesse effettuare le riprese dallo stadio “non ottemperando così alle
pattuizioni di cui alla scrittura privata per la concessione di diritti di
utilizzazione televisiva” stipulata tra la detta emittente e la Lega Professionisti
Serie C, legittimata, in forza di quanto disposto dell’art.9 dello Statuto
Federale e dell’art.13 comma d) dello Statuto di Lega, ed in forza della delega
irrevocabile conferita dalla società Grosseto, a trattare in via esclusiva e
definitiva dei diritti radiofonici e televisivi;
- alla società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. la violazione dell’art.2 comma 4) per
responsabilità diretta ed oggettiva per la violazione ascritta al proprio
tesserato.
Nell’odierna riunione è presente il segretario della U.S Grosseto che
rappresenta sia il Camilli che il Grosseto nelle deduzioni difensive prodotte
chiede il proscioglimento dei suoi rappresentati sostenendo che l’ingresso
degli operatori dell’emittente TV 9 è stato interdetto fino a quando detta
emittente non ha prodotto la documentazione necessaria.
Rileva questa Commissione che dal corposo carteggio agli atti, dalle
molteplici lettere inviate dalla Lega e soprattutto dal ”comunicato” del 21/9/04
inviato anche alla Lega si desume che la tesi difensiva non può essere
accolta. Chiaramente nel detto comunicato si dice che l’ingresso non sarà
permesso fin quando non sarà risolta una presunta precedente pendenza
economica tra l’emittente e la società Grosseto. Ovviamente i crediti vantati e
le proprie ragioni possono essere fatte valere nelle opportune sedi ma essi
non possono giustificare l’inadempimento di precisi impegni assunti dalla
Lega per conto dell’emittente, nei confronti di terzi (Emittente). Tra l’altro per
come evidenziato nelle deduzioni a difesa, tale situazione poteva essere
segnalata alla Lega.
Il comportamento del sig. Camilli e di conseguenza della società va
quindi sanzionato e tenuto conto che il rapporto società-emittente si è
“stabilizzato”, si ritiene infliggere le sanzioni per come in dispositivo
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere al dirigente Piero Camilli (U.S. Grosseto F.C. S.r.l.) l’ammenda di
500,00 euro ed alla società US. Grosseto F.C. S.r.l. l’ammenda di 300,00.
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