LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.102/C del 24/11/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DI PIERO CAMILLI, DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ GROSSETO E SOCIETA’ U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.102/C del 24/11/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DI PIERO CAMILLI, DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ GROSSETO E SOCIETA’ U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.-. Su deferimento della Lega Professionisti Serie C si è contestato - al sig. Piero Camilli, presidente della società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. la violazione di cui all’art.1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art 28 dello Statuto della Lega ed alla Circolare n.37 del 28/6/2004, per non aver consentito l’accesso all’Emittente TV9 affinchè potesse effettuare le riprese dallo stadio “non ottemperando così alle pattuizioni di cui alla scrittura privata per la concessione di diritti di utilizzazione televisiva” stipulata tra la detta emittente e la Lega Professionisti Serie C, legittimata, in forza di quanto disposto dell’art.9 dello Statuto Federale e dell’art.13 comma d) dello Statuto di Lega, ed in forza della delega irrevocabile conferita dalla società Grosseto, a trattare in via esclusiva e definitiva dei diritti radiofonici e televisivi; - alla società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. la violazione dell’art.2 comma 4) per responsabilità diretta ed oggettiva per la violazione ascritta al proprio tesserato. Nell’odierna riunione è presente il segretario della U.S Grosseto che rappresenta sia il Camilli che il Grosseto nelle deduzioni difensive prodotte chiede il proscioglimento dei suoi rappresentati sostenendo che l’ingresso degli operatori dell’emittente TV 9 è stato interdetto fino a quando detta emittente non ha prodotto la documentazione necessaria. Rileva questa Commissione che dal corposo carteggio agli atti, dalle molteplici lettere inviate dalla Lega e soprattutto dal ”comunicato” del 21/9/04 inviato anche alla Lega si desume che la tesi difensiva non può essere accolta. Chiaramente nel detto comunicato si dice che l’ingresso non sarà permesso fin quando non sarà risolta una presunta precedente pendenza economica tra l’emittente e la società Grosseto. Ovviamente i crediti vantati e le proprie ragioni possono essere fatte valere nelle opportune sedi ma essi non possono giustificare l’inadempimento di precisi impegni assunti dalla Lega per conto dell’emittente, nei confronti di terzi (Emittente). Tra l’altro per come evidenziato nelle deduzioni a difesa, tale situazione poteva essere segnalata alla Lega. Il comportamento del sig. Camilli e di conseguenza della società va quindi sanzionato e tenuto conto che il rapporto società-emittente si è “stabilizzato”, si ritiene infliggere le sanzioni per come in dispositivo Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di infliggere al dirigente Piero Camilli (U.S. Grosseto F.C. S.r.l.) l’ammenda di 500,00 euro ed alla società US. Grosseto F.C. S.r.l. l’ammenda di 300,00.
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