LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.139/C del 22/12/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI STEFANO DI CHIARA, ALLENATORE DELLA SOCIETA’ A.C. LEGNANO E DELLA SOCIETA’ A.C. LEGNANO S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.139/C del 22/12/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI STEFANO DI CHIARA, ALLENATORE DELLA SOCIETA’ A.C. LEGNANO E DELLA SOCIETA’ A.C. LEGNANO S.R.L.-. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stato contestato: - al sig. Stefano Di Chiara, allenatore della società A.C. Legnano la violazione di cui all’art.1 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva per avere rivolto, al termine della gara Legnano-Pro Vercelli del 10 ottobre 2004, un gesto inurbano suscettibile di scatenare la reazione dei tifosi; - alla società A.C. Legnano S.r.l., per responsabilità oggettiva, la violazione di cui all’art. 2 comma 4° del Codice di Giustizia Sportiva per l’addebito contestato al proprio tesserato. Gli incolpati non hanno presentato scritti defensionali né hanno chiesto di essere ascoltati. All’odierna riunione, il rappresentante della Procura Federale, avv. Federico Bagattini ha motivamente chiesto affermarsi la colpevolezza dei deferiti e di conseguenza rispettivamente comminarsi loro le sanzioni di cui in appresso: al sig. Di Chiara, 1 giornata di inibizione ed alla società A.C. Legnano S.r.l. l’ammenda di 500,00 euro. Questa Commissione, esaminati gli atti, rileva che dai documenti ufficiali, fonte di prova privilegiata per gli Organi della Giustizia Sportiva, emerge con certezza, sia la comunque non smentita colpevolezza del tesserato in ordine a quanto gli viene contestato, sia la conseguente responsabilità oggettiva della società di appartenenza dello stesso. Ciò posto, ritenute altresì non viziate sotto il profilo dell’equità le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale d e l i b e r a di infliggere all’allenatore. Stefano Di Chiara (A.C. Legnano S.r.l.) la sanzione di una gara effettiva di squalifica ed alla società A.C. Legnano S.r.l. la sanzione dell’ammenda di 500,00 euro.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it