LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.139/C del 22/12/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ANTONIO CABRINI, ALLENATORE DELLA SOCIETA’ PISA CALCIO, ALESSANDRO MANNINI, PREPARATORE ATLETICO DELLA SOCIETA’ PISA CALCIO E DELLA SOCIETA’ PISA CALCIO S.P.A. -.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.139/C del 22/12/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ANTONIO CABRINI, ALLENATORE DELLA SOCIETA’ PISA CALCIO, ALESSANDRO MANNINI, PREPARATORE ATLETICO DELLA SOCIETA’ PISA CALCIO E DELLA SOCIETA’ PISA CALCIO S.P.A. -. La società Pisa Calcio S.p.a. ha contestato i motivi del deferimento della Procura Federale, con il quale si riconosceva al sig. Antonio Cabrini, (allenatore della società Pisa Calcio S.p.a.) la violazione degli artt. 1 comma 1° e 17 comma 8° del Codice di Giustizia Sportiva, per essere entrato negli spogliatoi del Pisa, durante l’intervallo della gara Pisa-Sangiovannese del 17/10/2004, ed esservisi intrattenuto per tutta la durata dello stesso, pur essendo squalificato ed inoltre per essersi, durante il secondo tempo, sedendo in tribuna, tenuto in contatto con il cellulare con il preparatore atletico dei portieri Alessandro Mannini, non inserito nella nota del Pisa Calcio; al sig. Alessandro Mannini (preparatore atletico della società Pisa Calcio S.p.a.) la violazione dell’ art. 1 comma 1°, per essersi intrattenuto nei pressi della panchina durante la gara Pisa-Sangiovannese del 17/10/2004 non essendo inserito nella nota del Pisa; alla società Pisa Calcio S.p.a., per responsabilità oggettiva, la violazione di cui all’art. 2 comma 4) del Codice di Giustizia Sportiva per gli addebiti contestati ai propri tesserati, presentando nei termini una memoria difensiva nella quale si ammette l'ingresso dell'allenatore squalificato Cabrini negli spogliatoi durante l'intervallo della partita, ma si contesta l'ulteriore addebito in quanto non emerge alcuna prova del presunto irregolare comportamento del preparatore atletico Alessandro Mannini che avrebbe assecondato l'allenatore nell'impartire ordini alla panchina durante la gara. All'odierna riunione nessuno dei deferiti è comparso, mentre il rappresentante della Procura Federale ha concluso il suo intervento richiedendo le seguenti sanzioni: - la squalifica di due giornate per l'allenatore Cabrini; - la squalifica di una giornata per il collaboratore Mannini; - l'ammenda di 1.000,00 euro. Occorre subito rilevare che dall'esame della relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini le affermazioni secondo cui il Cabrini dalla tribuna ed il Mannini nei pressi della panchina, avrebbero intrattenuto conversazioni telefoniche allo scopo di impartire indicazioni al sostituto allenatore, appaiono del tutto prive di fondamento probatorio ed appaiono mere illazioni che, per quanto non prive di logica, non possono essere prese in considerazione ai fini sanzionatori. Per il resto, gli atti ufficiali sono sufficientemente precisi e concordanti per poter considerare provata la responsabilità dei deferiti sia per quanto riguarda l'ingresso del Cabrini negli spogliatoi e del Mannini nel recinto di gioco pur non essendo inserito nella distinta regolamentare, sia per la conseguente responsabilità oggettiva del Pisa Calcio S.r.l.. Pertanto, la Commissione ritiene di poter aderire alla richiesta sanzionatoria della Procura Federale giudicandola equa e proporzionata ai fatti contestati . Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di squalificare per due gare effettive l’allenatore Antonio Cabrini, di squalificare per una gara effettiva il preparatore atletico Alessandro Mannini e di sanzionare la società Pisa Calcio S.p.a. con l’ammenda di 1.000,00 euro.
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