LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.144/C del 24/12/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO CALCIATORE DANIEL NICCOLINI (FANO CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.127/C DEL 14/12/2004 GARA SAN MARINO-FANO DEL 12 DICEMBRE 2004).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.144/C del 24/12/2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/2 "
RECLAMO CALCIATORE DANIEL NICCOLINI (FANO CALCIO S.R.L.)
AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.127/C DEL
14/12/2004 GARA SAN MARINO-FANO DEL 12 DICEMBRE 2004).
Squalificato per due gare effettive dal Giudice Sportivo”per atto di violenza
verso un avversario a gioco fermo”, il calciatore Daniel Niccolini del Fano ha
proposto reclamo per ottenere la riduzione della squalifica. A sostegno del
gravame ha dedotto che si sarebbe limitato a spintonare l’antagonista Berardi in
reazione ad analogo comportamento dell’avversario, senza riportare o arrecare
danno.
All’esito della odierna riunione, si ritiene che il reclamo possa essere
accolto.
Dal referto arbitrale risulta che a gioco fermo il calciatore Niccolini si è
spintonato con l’avversario del San Marino, senza subire o arrecare danno.
Considerata l’assoluta mancanza di danni nei due calciatori, è opinione
della Commissione che l’episodio di che trattasi debba essere sussulto nella
fattispecie della “condotta scorretta”, per la quale è sanzione congrua la
squalifica per un solo turno.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo riducendo ad una gara effettiva la squalifica per il
calciatore Daniel Piccolini (Fano Calcio S.r.l.).
La tassa non va addebitata.
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