LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.144/C del 24/12/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ SAN MARINO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE SIMONE BERARDI (C.U. N.127/C DEL 14/12/2004 GARA SAN MARINO-FANO DEL 12 DICEMBRE 2004).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.144/C del 24/12/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO SOCIETA’ SAN MARINO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE SIMONE BERARDI (C.U. N.127/C DEL 14/12/2004 GARA SAN MARINO-FANO DEL 12 DICEMBRE 2004). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per due gare al calciatore Simone Berardi del San Marino “per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo”. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società per ottenere la riduzione della squalifica ad una gara . Ha dedotto a sostegno del gravame che il Berardi si sarebbe limitato a spintonarsi con l’avversario, senza subire o arrecare danno. All’esito della odierna riunione, si ritiene che il reclamo possa essere accolto. Risulta dal referto di gara che a gioco fermo il calciatore Berardi si è spintonato con l’antagonista del Fano, Daniel Niccolini, senza subire o arrecare alcun danno. Pare alla Commissione che l’episodio di che trattasi, considerata l’assoluta assenza di danni nei due calciatori, possa essere sussulto nella fattispecie della “condotta scorretta”, per la quale è sanzione congrua la squalifica per un solo turno. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo riducendo ad una gara effettiva la squalifica per il calciatore Simone Berardi (San Marino Calcio S.r.l.). La tassa non va addebitata.
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