LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.16/Tb del 24/11/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ D. B E R R E T T I “ RECLAMO SOCIETA’ S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO AMMENDA 4.000,00 EURO (C.U. N.11/TB DELL’8/11/2004 GARA JUVE STABIA-GELA DEL 30 OTTOBRE 2004).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.16/Tb del 24/11/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ D. B E R R E T T I “ RECLAMO SOCIETA’ S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO AMMENDA 4.000,00 EURO (C.U. N.11/TB DELL’8/11/2004 GARA JUVE STABIA-GELA DEL 30 OTTOBRE 2004). La reclamante società S.S. Juve Stabia S.r.l. si duole dell’entità dell’ammenda di 4.000,00 euro inflittale dal Giudice Sportivo per gli episodi verificatisi in occasione della gara di Campionato Nazionale “D. Berretti” .Juve Stabia-Gela del 30.10.04, descritti in motivazione del provvedimento impugnato e, pur non contestando la fondatezza degli addebiti che le vengono mossi, chiede che la sanzione pecuniaria irrogatale venga, in tesi annullata ed in subordine congruamente ridotta, “considerandola spropositata trattandosi dl una gara del Campionato D. Berretti”. A sostegno del gravame essa reclamante adduce, testualmente: “I‘incessante opera di alcuni dirigenti e tecnici della S.S. Juve Stabia di stemperare i toni della rissa cercando di riportare, al pari dell‘encomiabile operato del direttore di gara, I‘ordine e la tranquillità dell‘incontro nonostante le ripetute minacce ricevute da dirigenti siciliani”; l’essersi trattato di un incontro giovanile, ove per natura è maggiormente pronosticabile andare incontro ad un ‘eccessiva eccitazione da parte dei giovani contendenti”. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, ritiene il che reclamo sia accoglibile limitatamente alla richiesta formulata in subordine. Questo poichè, dopo avere rilevato che i fatti esposti nella parte motivo del provvedimento impugnato trovano puntuale riscontro nella dettagliata narrativa dei medesimi resa dall’arbitro nel rapporto di gara (il cui resoconto, la stessa reclamante non contesta) e che, conseguentemente i titoli di incolpazione risultano fondati nella loro totalità, la Commissione ritiene tuttavia che gli stessi trovino equa sanzione nell’ammenda di € 2.500,00. Per questi motivi la Commissione Disciplinare d e l i b e r a di accoglie parzialmente il reclamo della società S.S. Juve Stabia S.r.l. riducendo ad € 2.500,00 l’ammenda inflitta alla società. La tassa non va addebitata.
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