LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.222/C del 23/2/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. SANSOVINO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE SIMONE MARMORINI (C.U. N.207/C DEL 15/2/2005 GARA SANSOVINO-TOLENTINO DEL 13 FEBBRAIO 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.222/C del 23/2/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. SANSOVINO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE SIMONE MARMORINI (C.U. N.207/C DEL 15/2/2005 GARA SANSOVINO-TOLENTINO DEL 13 FEBBRAIO 2005). Reclamando nei modi e termini di rito avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Simone Marmorini la squalifica per due gare effettive, contestandogli di avere commesso al termine della gara disputatasi il 13/2/2005 fra essa reclamante, nella circostanza società ospitante, ed il Tolentino “atto di violenza verso un avversario”, la società A.C. Sansovino dichiara di ritenere eccessiva la sanzione inflitta, in quanto nella dedotta circostanza il Marmorini nell’abbandonare il terreno di gioco si limitò ad allontanare con una spinta in direzione degli spogliatoi un calciatore della squadra avversaria il quale, passando accanto alla tribuna dello stadio, “teneva un comportamento provocatorio verso il pubblico”. Di guisa che, ritenendo che l’entità della sanzione irrogata penalizza l’incolpato oltre l’effettiva responsabilità dello stesso, chiede che detta sanzione venga equamente ridotta ad una sola gara effettiva. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto arbitrale, esaminati gli atti, rilevato che le risultanze dei documenti ufficiali – fonte di prova privilegiata per gli Organi di Giustizia Sportiva – acquisiti anche nel corso della presente fase processuale, non confortano la versione dei fatti offerta dalla reclamante, ritiene la decisione impugnata meritevole di conferma, risultando immune da vizi per quanto attiene sia il titolo di incolpazione, sia la corretta graduzione della pena. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.C. Sansovino S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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