LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.231/C del 2/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/1” RECLAMO CALCIATORE LUIGI DI SIMONE (FROSINONE CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.207/C DEL 15/2/2005 GARA FROSINONE-SPEZIA DEL 13 FEBBRAIO 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.231/C del 2/3/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SERIE “C/1”
RECLAMO CALCIATORE LUIGI DI SIMONE (FROSINONE CALCIO S.R.L.)
AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.207/C DEL
15/2/2005 GARA FROSINONE-SPEZIA DEL 13 FEBBRAIO 2005).
Avverso la squalifica per due gare effettive per “atto di violenza a gioco
fermo”, inflitta dal Giudice Sportivo con C.U. n.207/C del 15.2.2005, il
calciatore Di Simone Luigi del Frosinone Calcio S.r.l , ha proposto reclamo
contro la relativa delibera al fine di ottenere la riduzione della squalifica.
A sostegno del gravame ha dedotto che, subito a centro campo da parte del
suo avversario Tricarico Fabio un pesante intervento che gli avrebbe potuto
causare gravi danni fisici, si sarebbe rialzato ed istintivamente, avendolo il
Tricarico affrontato di petto, avrebbe strattonato lo stesso per la maglia
ponendogli le mani suI viso per rimproverarlo del fallo, senza però produrgli
alcun danno fisico.
Si richiede pertanto la riduzione della squalifica ad una sola giornata.
Alla riunione odierna non è presente alcun delegato del calciatore.
Dal referto arbitrale risulta che al 7° del secondo tempo il Di Simone
dopo aver subito un fallo, a gioco fermo ha aggredito l’avversario, mettendogli
le mani sul viso e strattonandolo per la maglia. Nel supplemento acquisito
dalla Commissione l’arbitro ha precisato che non è stato il Tricarico ad
affrontare di petto il Di Simone, ma quest’ultimo che ha affrontato
l’antagonista di petto, ponendogli poi le mani sul viso e strattonandolo per la
maglia.
Orbene, questa Commissione Disciplinare, avuto riguardo agli atti ufficiali di
gara ed ai chiarimenti emersi dal supplemento, ritiene che l’azione del De
Simone si sia comunque prodotta nel quadro di un reciproco strattonamento
di maglie, un contatto fisico di petto e mani sul viso.
La Commissione propende pertanto per una minore gravità della condotta
così come posta in essere, configurabile come non regolamentare ma non
connotata dalla violenza.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo del calciatore Luigi Di Simone (Frosinone Calcio S.r.l.)
riducendo la squalifica ad una sola gara effettiva.
La tassa non va addebitata.
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