LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.231/C del 2/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/1” RECLAMO CALCIATORE FABIO DI SOLE (A.C. PISTOIESE S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.212/C DEL 17/2/2005 GARA LUMEZZANE-PISTOIESE DEL 16 FEBBRAIO 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.231/C del 2/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/1” RECLAMO CALCIATORE FABIO DI SOLE (A.C. PISTOIESE S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.212/C DEL 17/2/2005 GARA LUMEZZANE-PISTOIESE DEL 16 FEBBRAIO 2005). Squalificato per due gare effettive dal Giudice Sportivo “per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo (r.A.A.)”, il calciatore Fabio Di Sole della Pistoiese ha proposto reclamo contro la relativa delibera. Ha dedotto a sostegno del gravame che durante una azione di attacco della squadra avversaria, mentre era in attesa del pallone, avrebbe trattenuto l’avversario, il quale per divincolarsi lo avrebbe colpito con una manata al volto che, pur non provocandogli dolore, lo avrebbe pregiudicato nell’equilibrio, facendolo cadere a terra; ha sostenuto quindi che l’episodio sarebbe avvenuto prima che la palla uscisse dal terreno di gioco per cui si tratterebbe nella specie di mera “condotta scorretta” o in ipotesi di “atto di violenza in azione di gioco”, fattispecie entrambe sanzionabili con un solo turno di squalifica. All’esito dell’odierna riunione ritiene la Commissione che il reclamo non possa essere accolto. Dal referto della gara Lumezzane-Pistoiese, disputata il 16.2.2005, risulta che al 35° del secondo tempo l’assistente arbitrale ha richiamato l’attenzione del direttore di gara per segnalargli che a gioco fermo il numero 6 della Pistoiese Fabio Di Sole ha afferrato per la maglia e per il braccio il numero 11 del Lumezzane Nicola Ferrari, gettandolo a terra, al che il Ferrari ha colpito l’avversario con un manrovescio, senza peraltro procurargli danno. Le risultanze ufficiali conflittano palesemente la ricostruzione prospettata dalla parte reclamante, che vorrebbe localizzare l’episodio in un momento precedente la fuoriuscita del pallone dal terreno di gioco, ed impediscono di ritenere la fattispecie dell’atto di “violenza in azione di gioco”. Dagli atti ufficiali emerge che lo scambio di gesti violenti fra i calciatori é avvenuta dopo l’uscita della palla dalla linea laterale, per cui non merita censure la decisione del Giudice Sportivo che ha punito con due giornate di squalifica il Di Sole, secondo il consueto parametro adottato da questa Commissione, ed ha irrogato al reagente Ferrari la squalifica per una sola gara. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo proposto dal calciatore Fabio Di Sole (A.C. Pistoiese S.p.a.) avverso la delibera del Giudice Sportivo che gli ha inflitto la squalifica per due gare effettive. La tassa va addebitata.
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