LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.231/C del 2/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/1” RECLAMO CALCIATORE FABIO DI SOLE (A.C. PISTOIESE S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.212/C DEL 17/2/2005 GARA LUMEZZANE-PISTOIESE DEL 16 FEBBRAIO 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.231/C del 2/3/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SERIE “C/1”
RECLAMO CALCIATORE FABIO DI SOLE (A.C. PISTOIESE S.P.A.)
AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.212/C DEL
17/2/2005 GARA LUMEZZANE-PISTOIESE DEL 16 FEBBRAIO 2005).
Squalificato per due gare effettive dal Giudice Sportivo “per atto di
violenza verso un avversario a gioco fermo (r.A.A.)”, il calciatore Fabio Di Sole
della Pistoiese ha proposto reclamo contro la relativa delibera. Ha dedotto a
sostegno del gravame che durante una azione di attacco della squadra
avversaria, mentre era in attesa del pallone, avrebbe trattenuto l’avversario, il
quale per divincolarsi lo avrebbe colpito con una manata al volto che, pur non
provocandogli dolore, lo avrebbe pregiudicato nell’equilibrio, facendolo cadere
a terra; ha sostenuto quindi che l’episodio sarebbe avvenuto prima che la
palla uscisse dal terreno di gioco per cui si tratterebbe nella specie di mera
“condotta scorretta” o in ipotesi di “atto di violenza in azione di gioco”,
fattispecie entrambe sanzionabili con un solo turno di squalifica.
All’esito dell’odierna riunione ritiene la Commissione che il reclamo non
possa essere accolto.
Dal referto della gara Lumezzane-Pistoiese, disputata il 16.2.2005,
risulta che al 35° del secondo tempo l’assistente arbitrale ha richiamato
l’attenzione del direttore di gara per segnalargli che a gioco fermo il numero 6
della Pistoiese Fabio Di Sole ha afferrato per la maglia e per il braccio il
numero 11 del Lumezzane Nicola Ferrari, gettandolo a terra, al che il Ferrari
ha colpito l’avversario con un manrovescio, senza peraltro procurargli danno.
Le risultanze ufficiali conflittano palesemente la ricostruzione
prospettata dalla parte reclamante, che vorrebbe localizzare l’episodio in un
momento precedente la fuoriuscita del pallone dal terreno di gioco, ed
impediscono di ritenere la fattispecie dell’atto di “violenza in azione di gioco”.
Dagli atti ufficiali emerge che lo scambio di gesti violenti fra i calciatori é
avvenuta dopo l’uscita della palla dalla linea laterale, per cui non merita
censure la decisione del Giudice Sportivo che ha punito con due giornate di
squalifica il Di Sole, secondo il consueto parametro adottato da questa
Commissione, ed ha irrogato al reagente Ferrari la squalifica per una sola
gara.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo proposto dal calciatore Fabio Di Sole (A.C. Pistoiese
S.p.a.) avverso la delibera del Giudice Sportivo che gli ha inflitto la squalifica
per due gare effettive.
La tassa va addebitata.
Share the post "LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.231/C del 2/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/1” RECLAMO CALCIATORE FABIO DI SOLE (A.C. PISTOIESE S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.212/C DEL 17/2/2005 GARA LUMEZZANE-PISTOIESE DEL 16 FEBBRAIO 2005)."