LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.231/C del 2/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/1” RECLAMO CALCIATORE MATTIA RINALDINI (PRATO S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.212/C DEL 17/2/2005 GARA PAVIA-PRATO DEL 16 FEBBRAIO 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.231/C del 2/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/1” RECLAMO CALCIATORE MATTIA RINALDINI (PRATO S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.212/C DEL 17/2/2005 GARA PAVIA-PRATO DEL 16 FEBBRAIO 2005). Squalificato dal Giudice Sportivo per due giornate “per comportamento offensivo verso l’arbitro al termine della gara”, il calciatore del Prato Mattia Rinaldini ha proposto reclamo per ottenere in principalità la trasformazione della sanzione in ammonizione con diffida e in subordine la riduzione della squalifica ad una solo gara. A sostegno del gravame ha dedotto che, dopo aver mantenuto un comportamento corretto durante la gara, preda della tensione accumulata, avrebbe rivolto all’arbitro critiche, per cui il suo comportamento dovrebbe essere ritenuto soltanto irriguardoso. Dinanzi alla Commissione il calciatore ha insistito nella richiesta di cui al reclamo, ribadendone le motivazioni. All’esito della odierna riunione, si ritiene che il reclamo non possa essere accolto. Dal referto di gara risulta che al termine della gara il Rinaldini ha rivolto per ben quattro volte all’arbitro la frase: “sei ridicolo, ma chi ti ha mandato, incompetente”. Alla stregua di tale risultanza, pare alla Commissione che il comportamento del calciatore pratese non possa non essere qualificato offensivo: ed infatti, le espressioni “ridicolo” e “incompetente” rappresentano con tutta evidenza una aggressione diretta al prestigio dell’ufficiale di gara e non un mero comportamento irriguardoso. Poiché la squalifica per due gare costituisce la giusta sanzione per la condotta del Rinaldini ed é in sintonia con il consueto parametro adottato da quest’organo disciplinare per le “offese agli ufficiali di gara”, si impone la reiezione del reclamo con l’addebito della tassa. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo proposto dal calciatore Mattia Rinaldini (Prato S.p.A.). La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it