LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.231/C del 2/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ S.S. GUALDO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE MAHAMET DIAGUORAGA (C.U. N.220/C DEL 22/2/2005 GARA GUALDO-VITERBO DEL 20 FEBBRAIO 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.231/C del 2/3/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SERIE “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ S.S. GUALDO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE
GARE EFFETTIVE CALCIATORE MAHAMET DIAGUORAGA (C.U. N.220/C
DEL 22/2/2005 GARA GUALDO-VITERBO DEL 20 FEBBRAIO 2005).
Avverso la delibera indicata in epigrafe, con la quale il Giudice Sportivo
ha inflitto la squalifica per due gare al calciatore Mahamet Diaguoraga del
Gualdo “per comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara”, ha
proposto reclamo la società onde ottenere la riduzione della sanzione.
Sostiene che il calciatore non avrebbe pronunciato offese come risulta dal
referto di gara (“sei proprio bravo continua così che fai schifo”), ma si sarebbe
limitato a dire “sei proprio bravo”, come potrebbero confermare il capitano
Michele Baldini e il dirigente Gianfranco Travaglia, ai quali l’arbitro avrebbe a
fine gara confermato che il calciatore gli avrebbe detto “sei proprio bravo”.
All’esito dell’odierna riunione ritiene la Commissione che la statuizione
del primo giudice merita conferma, non consentendo le risultanze degli atti
ufficiali una diversa pronuncia.
In sede di supplemento l’arbitro ha chiarito che l’offesa fu pronunciata
al suo indirizzo quando il capitano Baldini si trovava distante ed ha escluso di
aver affermato dinanzi al Baldini ed al Travaglia che il calciatore avrebbe
soltanto pronunciato la frase “sei bravo”.
Nella disciplina sportiva l’unica verità conoscibile è quella risultante
dagli atti ufficiali e tali atti non consentono nel caso in esame di accedere alla
tesi difensiva.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società S.S. Gualdo S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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