LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.231/C del 2/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ S.S. GUALDO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE MAHAMET DIAGUORAGA (C.U. N.220/C DEL 22/2/2005 GARA GUALDO-VITERBO DEL 20 FEBBRAIO 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.231/C del 2/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ S.S. GUALDO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE MAHAMET DIAGUORAGA (C.U. N.220/C DEL 22/2/2005 GARA GUALDO-VITERBO DEL 20 FEBBRAIO 2005). Avverso la delibera indicata in epigrafe, con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per due gare al calciatore Mahamet Diaguoraga del Gualdo “per comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara”, ha proposto reclamo la società onde ottenere la riduzione della sanzione. Sostiene che il calciatore non avrebbe pronunciato offese come risulta dal referto di gara (“sei proprio bravo continua così che fai schifo”), ma si sarebbe limitato a dire “sei proprio bravo”, come potrebbero confermare il capitano Michele Baldini e il dirigente Gianfranco Travaglia, ai quali l’arbitro avrebbe a fine gara confermato che il calciatore gli avrebbe detto “sei proprio bravo”. All’esito dell’odierna riunione ritiene la Commissione che la statuizione del primo giudice merita conferma, non consentendo le risultanze degli atti ufficiali una diversa pronuncia. In sede di supplemento l’arbitro ha chiarito che l’offesa fu pronunciata al suo indirizzo quando il capitano Baldini si trovava distante ed ha escluso di aver affermato dinanzi al Baldini ed al Travaglia che il calciatore avrebbe soltanto pronunciato la frase “sei bravo”. Nella disciplina sportiva l’unica verità conoscibile è quella risultante dagli atti ufficiali e tali atti non consentono nel caso in esame di accedere alla tesi difensiva. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società S.S. Gualdo S.r.l.-. La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it