LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.231/C del 2/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. VITERBO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE MENDES JOAO FERNANDO (C.U. N.212/C DEL 17/2/2005 GARA VITERBOCASTELNUOVO G. DEL 16 FEBBRAIO 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.231/C del 2/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. VITERBO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE MENDES JOAO FERNANDO (C.U. N.212/C DEL 17/2/2005 GARA VITERBOCASTELNUOVO G. DEL 16 FEBBRAIO 2005). Con atto in data 18.2.2005 la società A.S. Viterbo Calcio S.r.l. ha preannunciato reclamo avverso la delibera indicata in epigrafe. Con fax datato 24.2.2005 la suddetta società ha comunicato di rinunciare al gravame, per cui si impone ai sensi dell’art.29 commi 6° e 9° del Codice di Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito l’addebito della tassa a norma dell’8° comma dello stesso articolo. Per questi motivi la Commissione d i c h i a r a l’inammissibilità del reclamo preannunciato dalla società A.S. Viterbo Calcio S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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