LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.232/C del 2/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI FRANCESCO D’ANGELO, AMMINISTRATORE UNICO DELLA A.G. NOCERINA, E SOCIETA’ A.G. NOCERINA 1910 S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.232/C del 2/3/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI FRANCESCO D’ANGELO, AMMINISTRATORE UNICO DELLA A.G.
NOCERINA, E SOCIETA’ A.G. NOCERINA 1910 S.R.L.-.
A seguito di deferimento operato dalla Procura Federale della F.I.G.C.
é stata contestata a Francesco D’Angelo, amministratore unico della A.G.
Nocerina S.r.l. la violazione di cui all’art.1 comma 1° del Codice di Giustizia
Sportiva in relazione all’art.90 comma 2° delle N.O.I.F. modificato con Com.
Uff.n.162/A del 30.4.2004, per non avere provveduto ad inviare il prospetto RI
con l’indicazione del rapporto ricavi-indebitamento, nonché i prospetti PA e
PD con l’indicazione dei rapporti patrimonio netto contabile-attivo e patrimonio
netto contabile-diritti prestazione dei calciatori al 30.6.2004. Alla A.G.
Nocerina S.r.l. é stata contestata la violazione dell’art.2 comma 4° del Codice
di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta nell’addebito contestato al
proprio dirigente.
La società deferita ha inoltrato alla Commissione un defensionale,
invocando il proscioglimento. Ha dedotto che, essendo in corso una
ristrutturazione societaria, i prospetti richiesti sarebbero stati inviati, seppure
in lieve ritardo, al che la CO.VI.SO.C. avrebbe annullato la revoca dei
contributi federali, ed ha concluso affermando che la società e
l’amministratore unico non sarebbero punibili per il ritardo in quanto il termine
fissato sarebbe ordinatorio.
Dinanzi alla Commissione la Procura Federale ha concluso per
l’applicazione dell’ammenda di 10.000,00 euro alla società e per
l’ammonizione del D’Angelo.
All’esito della odierna riunione, ritiene la Commissione che vada
affermata la responsabilità dei soggetti deferiti, in quanto il mancato rispetto
del termine fissato dagli artt.85 e 86 delle N.O.l.F. per la trasmissione di dati e
di documenti rende inevitabile, per la sua natura perentoria, l’irrogazione delle
conseguenti sanzioni. Ed infatti, dalla chiara normativa in materia si ricava
l’intento del legislatore federale di instaurare un sistema di controlli periodici
sulla situazione economica e finanziaria delle società professionistiche, onde
evitare posizioni debitorie troppo compromesse, per cui il termine non può
non ritenersi perentorio, come più volte é stato affermato da quest’organo
disciplinare, sotto il profilo che dallo spirare del termine scaturisce l’obbligo
immediato di deferimento.
L’inadempimento integra gli estremi della violazione contestata: avuto
riguardo al particolare contesto, e cioé al successivo inoltro dei prospetti
richiesti, si ritiene equo irrogare alla società A.G. Nocerina S.r.I. la sanzione
nella misura minima prevista dall’art.90 delle N.O.l.F., e cioé l’ammenda di
10.000,00 euro.
Per quanto attiene al D’Angelo, pare di giustizia infliggergli, in sintonia
con la richiesta della Procura Federale, la semplice ammonizione.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere alla società A.G. Nocerina S.r.l. l’ammenda di 10.000,00 euro e
all’amministratore unico Francesco D’Angelo la ammonizione.
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