LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.232/C del 2/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI DAVID TONI MOUNARD, CALCIATORE DELLA SOCIETA’ FOGGIA CALCIO, E SOCIETA’ FOGGIA CALCIO S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.232/C del 2/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI DAVID TONI MOUNARD, CALCIATORE DELLA SOCIETA’ FOGGIA CALCIO, E SOCIETA’ FOGGIA CALCIO S.R.L.-. A seguito di deferirnento operato dal Procuratore Federale della F.I.G.C. è stata contestata al calciatore David Toni Mounard la violazione all’art.1 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva per essersi rivolto, al 29° del secondo tempo della gara Foggia-Napoli del 12.2004, ai tifosi ospiti portando entrambe le mani alle orecchie e ponendo il dito indice della mano destra in posizione verticale all’altezza del naso e della bocca, successivamente effettuando ulteriore gesto con la mano stessa roteando la stessa. Con lo stesso atto é stata deferita la società U.S. Foggia S.r.l. ai sensi dell’art.2 comma 4° de! medesimo codice per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Con memoria inoltrata nei termini, la società foggiana sì é difesa dall’addebito di cui sopra, invocando in principalità il proscioglimento e in ipotesi una sanzione di lieve entità. Ha sostenuto che il calciatore avrebbe tenuto il comportamento incriminato in quanto ripetutamente insultato e bersagliato con corpi contundenti dalla tifoseria del Napoli Dinanzi alla Commissione mentre il rappresentante della Procura Federale ha concluso per la squalifica per un turno al calciatore e per l’ammenda di 500,00 euro alla società la difesa del Foggia ha invocato in tesi il proscioglimento del calciatore e della società, chiedendo in subordinata ipotesi l’applicazione di lievi sanzioni. All’esito della odierna riunione si osserva: il presente procedimento trae origine dal rapporto inoltrato alla Procura Federale dal collaboratore dell’Ufficio lndagini incaricato di controllare la gara suddetta. In tale documento vengono descritti dettagliatamente, nei termini specificati nel deferimento, i gesti compiuti dal calciatore Mounard all’indirizzo dei sostenitori del Napoli. Dell’episodio in esame non v’é traccia nel referto di gara, per cui é da ritenere che l’arbitro lo abbia considerato di trascurabile rilevanza disciplinare, nonostante si fosse verificata una reazione della tifoseria napoletana sustanziatasi nel tentativo, di un tifoso penetrato in campo, di aggredire il calciatore Mounard, tentativo peraltro fallito a causa del tempestivo intervento delle forze dell’ordine. Non é contestabile che i gesti rivolti dal Mounard alla opposta tifoseria abbiano originato il rischio di una pericolosa protesta collettiva, rischio che un professionista come il Mounard avrebbe dovuto evitare, astenendosi dallo sfogare in modo plateale la propria gioia per la rete realizzata. Siffatto comportamento non può andare esente da sanzione, anche se la punizione non può prescindere dalla provocazione continua del pubblico partenopeo, culminata come si è detto col tentativo fallito di aggressione. Per le decisive, seppur sintetiche, osservazioni esposte, pare alta Commissione che punizione congrua per il tesserato sia la squalifica per un turno di gara e che per la società, oggettivamente responsabile, sia sanzione adeguata l’ammenda di euro 500,00. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di infliggere al calciatore David Toni Mounard (Foggia Calcio S.r.l.) la squalifica per una gara effettiva e alla società U.S. Foggia S.r.l. l’ammenda di euro 500,00.
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