LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.232/C del 2/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI DAVID TONI MOUNARD, CALCIATORE DELLA SOCIETA’ FOGGIA CALCIO, E SOCIETA’ FOGGIA CALCIO S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.232/C del 2/3/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI DAVID TONI MOUNARD, CALCIATORE DELLA SOCIETA’ FOGGIA
CALCIO, E SOCIETA’ FOGGIA CALCIO S.R.L.-.
A seguito di deferirnento operato dal Procuratore Federale della
F.I.G.C. è stata contestata al calciatore David Toni Mounard la violazione
all’art.1 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva per essersi rivolto, al 29°
del secondo tempo della gara Foggia-Napoli del 12.2004, ai tifosi ospiti
portando entrambe le mani alle orecchie e ponendo il dito indice della mano
destra in posizione verticale all’altezza del naso e della bocca,
successivamente effettuando ulteriore gesto con la mano stessa roteando la
stessa. Con lo stesso atto é stata deferita la società U.S. Foggia S.r.l. ai sensi
dell’art.2 comma 4° de! medesimo codice per responsabilità oggettiva nella
violazione ascritta al proprio tesserato.
Con memoria inoltrata nei termini, la società foggiana sì é difesa
dall’addebito di cui sopra, invocando in principalità il proscioglimento e in
ipotesi una sanzione di lieve entità. Ha sostenuto che il calciatore avrebbe
tenuto il comportamento incriminato in quanto ripetutamente insultato e
bersagliato con corpi contundenti dalla tifoseria del Napoli
Dinanzi alla Commissione mentre il rappresentante della Procura
Federale ha concluso per la squalifica per un turno al calciatore e per
l’ammenda di 500,00 euro alla società la difesa del Foggia ha invocato in tesi
il proscioglimento del calciatore e della società, chiedendo in subordinata
ipotesi l’applicazione di lievi sanzioni.
All’esito della odierna riunione si osserva:
il presente procedimento trae origine dal rapporto inoltrato alla Procura
Federale dal collaboratore dell’Ufficio lndagini incaricato di controllare la gara
suddetta. In tale documento vengono descritti dettagliatamente, nei termini
specificati nel deferimento, i gesti compiuti dal calciatore Mounard all’indirizzo
dei sostenitori del Napoli.
Dell’episodio in esame non v’é traccia nel referto di gara, per cui é da
ritenere che l’arbitro lo abbia considerato di trascurabile rilevanza disciplinare,
nonostante si fosse verificata una reazione della tifoseria napoletana
sustanziatasi nel tentativo, di un tifoso penetrato in campo, di aggredire il
calciatore Mounard, tentativo peraltro fallito a causa del tempestivo intervento
delle forze dell’ordine.
Non é contestabile che i gesti rivolti dal Mounard alla opposta tifoseria
abbiano originato il rischio di una pericolosa protesta collettiva, rischio che un
professionista come il Mounard avrebbe dovuto evitare, astenendosi dallo
sfogare in modo plateale la propria gioia per la rete realizzata. Siffatto
comportamento non può andare esente da sanzione, anche se la punizione
non può prescindere dalla provocazione continua del pubblico partenopeo,
culminata come si è detto col tentativo fallito di aggressione.
Per le decisive, seppur sintetiche, osservazioni esposte, pare alta
Commissione che punizione congrua per il tesserato sia la squalifica per un
turno di gara e che per la società, oggettivamente responsabile, sia sanzione
adeguata l’ammenda di euro 500,00.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere al calciatore David Toni Mounard (Foggia Calcio S.r.l.) la
squalifica per una gara effettiva e alla società U.S. Foggia S.r.l. l’ammenda di
euro 500,00.
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