LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.233/C del 2/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MAURIZIO SOLONI, PRESIDENTE DEL MONTICHIARI, E SOCIETA A.C. MONTICHIARI S.R.L. -.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.233/C del 2/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MAURIZIO SOLONI, PRESIDENTE DEL MONTICHIARI, E SOCIETA A.C. MONTICHIARI S.R.L. -. Su deferimento del Procuratore Federale è stato contestato: - a Maurizio Soloni, presidente dell’A.C. Montichiari S.r.l., la violazione dell'art. 1 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 90 comma 2° delle N.O.I.F. modificato con Comunicato Ufficiale n. 162/A del 30/4/2004, per non avere provveduto ad inviare il prospetto Rl con l'indicazione del rapporto ricavi/indebitamento, nonché i prospetti PA e PD con l’indicazione dei rapporti patrimonio netto contabile/attivo patrimonio e patrimonio netto contabile/diritti prestazione dei calciatori calcolati al 30 giugno 2004; - alla società A.C. Montichiari S.r.l., per responsabilità diretta, la violazione di cui all'art. 2 comma 4° del Codice di Giustizia Sportiva per l'addebito contestato al proprio dirigente. I soggetti deferiti hanno fatto pervenire nei termini memoria difensiva, con la quale viene richiesto il proscioglimento degli stessi. All'odierna riunione, il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C., avv. Mario Taddeucci Sassolini, ha concluso il suo intervento richiedendo il riconoscimento della responsabilità dei soggetti deferiti e l'applicazione dell'ammenda di 10.000,00 euro a carico della società e l'ammonizione a carico del presidente; di contro, l’avv. Alessio Piscini ha ribadito le ragioni già esposte nella memoria, sollecitando il proscioglimento degli assistiti. La Commissione ritiene che debba essere affermata la responsabilità dei soggetti deferiti per le contestazioni loro ascritte. Anche se il punto non viene posto in discussione, è opportuno premettere che il termine posto dall'art. 85 delle N.O.I.F. ha natura perentoria. Infatti, l'articolato ed approfondito esame delle norme (artt. 83 e seguenti delle N.O.I.F.) di recente emanazione, che regolano l'attività di controllo contabile sulle società professionistiche, rende inequivocabile la volontà del legislatore federale di realizzare un sistema di controlli sistematici e periodici sulla situazione economica e finanziaria delle società, allo scopo di evitare che situazioni debitorie raggiungano livelli di eccessiva compromissione. Così delineata la "ratio" dell'intervento normativo, appare chiaro che lo scopo perseguito è quello di costituire, in capo alla CO.VI.SO.C., un potere ispettivo il cui esercizio non può che essere vincolato ad una tempistica tanto rigida quanto efficace: in tale ottica, la perentorietà dei termini di consegna della documentazione richiesta alle società è funzionale all'efficacia delle norme stesse, altrimenti svuotate di ogni significato. Per quanto attiene alla tesi difensiva, è bene riportarne quasi integralmente le parole, come scritte nella pregevole memoria: «Nella normativa considerata, nonostante l'approfondimento della regolamentazione da rispettare, si ha una carenza di tipicità, nella sua versione di determinatezza, poiché non si fa menzione della posizione di garanzia in capo al Presidente, quale soggetto responsabile personalmente dell’illecito. Il mancato rispetto dei termini prescritti è, certamente, attribuibile alla A.C. Montichiari S.r.l., ma non può essere riconosciuta responsabilità in capo a qualsivoglia dirigente, perché, in tal caso, non opera, né può operare, la responsabilità oggettiva in senso inverso, ossia da società a dipendente; specie quando l'imputazione viene effettuata a titolo personale. E neppure può essere indicato come capro espiatorio il Presidente della società, soltanto perché rappresenta il vertice dell'organismo societario. Questo modus operandi determina un eccessivo ed aberrante allargamento delle maglie sanzionatorie, laddove si dovrebbe, invece, punire coloro che, con coscienza e volontà, hanno posto in essere comportamenti illegittimi. I capi di incolpazione scaturiscono, infatti, da slealtà e scorrettezza, le quali nascono dalla consapevolezza di trasgredire alle regole statuite da parte di un soggetto determinato che le pone in essere. II principio di determinatezza coinvolge la tecnica di formulazione delle fattispecie giuridiche, la cui violazione configura un illecito, al fine di salvaguardare società e dirigenti da abusi del potere giurisdizionale sportivo. Benché, nel caso che ci occupa, siano presenti opportuni elementi descrittivi, vi fanno difetto quelli normativi, sulla base dei quali si possa pervenire alla valutazione di una sanzione contestata a carico di dirigenti e amministratori di società professionistiche. La norma del C.G.S., infatti, non è individuabile con certezza, per cui è apparso legittimo alla Procura Federale, ma non lo è, far transitare la violazione non accertata di un Presidente di società, attraverso la porta dell'art. 1 comma 1°. Rifacendosi al diritto penale, a cui si ispira la normazione sportiva, la determinatezza o tassatività della fattispecie non attiene soltanto alla sua formulazione linguistica, ma implica, anche, la verificabilità empirica del fatto da essa disciplinato. Tale verificabilità, per quanto completa negli elementi valutativi della correttezza finanziaria, è del tutto carente quanto all’individuazione dei soggetti che si siano resi responsabili di illeciti amministrativi, come nel caso che ci occupa. Di talché, neppure il ricorso alle presunzioni, ancorché iuris et de iure, può giustificare il deferimento del Presidente, proprio perché alla base non vi sono quegli elementi così noti da cui si può risalire al fatto ignoto: e nemmeno il ruolo di legale rappresentante può integrare il deferimento a titolo personale: perché allora non deferire altri soggetti, anch'essi investiti della legale rappresentanza? Infatti, se è vero che dal Presidente discende la responsabilità diretta della società, non è vero il contrario, non potendo scaturire una automatica responsabilità a titolo personale (del Presidente o di un dirigente) per fatti attribuibili e comportamenti dovuti, nella realtà concreta, soltanto in capo alla società. L’art 90, comma 2°, delle N.O.I.F, come visto, si riferisce a “società e dirigenti”, e tra i dirigenti, rebus sic stantibus, non vi rientra il Presidente, proprio per il diverso titolo di responsabilità che ne discende in capo alla società (diretta, per fatti del Presidente; oggettiva, per fatti dei dirigenti). Si contesta, pertanto, in questa sede il deferimento del sig. Maurizio Soloni, per il quale la decisione dovrà essere di totale proscioglimento, mentre l’addebito alla società, nella denegata ipotesi che venisse accertato, dovrà essere operato a titolo oggettivo, per il comportamento di soggetti non identificati». Ad avviso della Commissione, quindi, a favore dei deferiti non vengono enunciati motivi in ordine ai fatti contestati (inosservanza di un termine perentorio), ma si osserva che le norme che disciplinano la materia non individuano i soggetti responsabili dell’illecito amministrativo, così che non si può, per tale carenza, risalire al presidente di una società, utilizzando l’art. 1 C.G.S.-. Se così è, la responsabilità della società è fuori discussione, e a carico della stessa viene inflitta la sanzione pecuniaria nella misura minima prevista, cioè 10.000,00 euro. Per quanto attiene al Presidente, ritiene la Commissione che l’impostazione seguita dalla Procura Federale sia condivisibile, perché il legale rappresentante di una società è il primo dirigente della compagine e, rispetto al comportamento di altri, risponde prima per colpa in eligendo e poi per colpa in vigilando. Il mancato controllo con conseguente inadempimento integra gli estremi della violazione contestata e poiché l’art. 90 delle N.O.I.F. prevede l’ammenda non inferiore ad euro 10.000 euro solo per le società, a carico del Presidente è sanzione congrua quella dell'ammonizione. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di infliggere a Soloni Maurizio, presidente dell’A.C. Montichiari S.r.l., la sanzione dell'ammonizione ed alla A.C. Montichiari S.r.l. la sanzione di 10.000,00 euro di ammenda.
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