LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.246/C del 9/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE MARCO BIANCHI (C.U. N.220/C DEL 22/2/2005 GARA RAVENNA-MASSESE DEL 20 FEBBRAIO 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.246/C del 9/3/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SERIE “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE MARCO BIANCHI (C.U. N.220/C
DEL 22/2/2005 GARA RAVENNA-MASSESE DEL 20 FEBBRAIO 2005).
La società Ravenna Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la
delibera con la quale il Giudice Sportivo ha squalificato per due gare effettive
il calciatore Marco Bianchi “per atto di violenza verso un avversario a gioco
fermo”.
Nel suo rapporto l’arbitro scrive che “ al 45° del secondo tempo, a
gioco fermo, il n.5 sig. Bianchi Marco della società Ravenna Calcio si
avvicinava ad un avversario e prendendolo per il collo con entrambe le mani
lo spingeva a terra”.
Nel suo reclamo, la società sostiene che in occasione di comportamenti
ostruzionistici da parte dei calciatori della Massese il Bianchi “trovandosi a
centrocampo a contatto con un avversario si limitava a dare una spinta,
seppure energica, al calciatore della squadra avversaria per sottolineare il
comportamento poco sportivo tenuto nell’occasione dagli avversari, che con la
loro condotta avevano impedito un sollecito intervento dei sanitari in soccorso
del calciatore del Ravenna rimasto a terra”.
Ad avviso della reclamante, quindi, la condotta va qualificata come “condotta
scorretta”, con conseguente riduzione della squalifica.
Anche sulla base del supplemento di rapporto appositamente richiesto,
ritiene la Commissione che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sia
congrua, essendosi trattato di vero e proprio atto di violenza, tanto che il
calciatore è finito a terra, sia pure senza riportare danni.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Ravenna Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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