LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.257/C del 16/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/1” RECLAMO SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ALLENATORE SERGIO RAFFAELE ED AMMENDA 1.500,00 EURO (C.U. N.242/C DELL’8/3/2005 GARA AVELLINO-BENEVENTO DEL 6 MARZO 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.257/C del 16/3/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SERIE “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ALLENATORE SERGIO
RAFFAELE ED AMMENDA 1.500,00 EURO (C.U. N.242/C DELL’8/3/2005
GARA AVELLINO-BENEVENTO DEL 6 MARZO 2005).
Avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo Com. Uff. n.242/C
dell’8.3.2005 per la gara Avellino-Benevento del 6.3.2005:
- della squalifica per una gara effettiva all’allenatore Sergio Raffaele (Sporting
Benevento) “perché al termine della gara dirigendosi minaccioso verso la
panchina avversaria gridava un’espressione di protesta e doveva essere
trattenuto a forza da alcune persone (r.A.A., espulso)”;
- dell’ammenda di 1.500,00 euro alla società Sporting Benevento S.r.l.
“perché propri sostenitori in campo avverso lanciavano petardi, fumogeni,
bottiglie semipiene ed accendini; al termine, un gruppetto di esagitati doveva
essere contenuto dalle forze dell’ordine che impedivano il contatto tra le due
tifoserie”;
la società F.C. Sporting Benevento S.r.l. propone reclamo.
Nelle proprie memorie difensive la società rappresenta in sintesi che:
- con riferimento alla squalifica dell’allenatore Sergio Raffaele, la sanzione
appare estremamente severa atteso che risulta oggettivamente che questi
avrebbe solo usato l’espressione di protesta “non ti permettere” nei confronti
di un dirigente della squadra avversaria da cui sarebbe stato pesantemente
apostrofato, il che non è però né minaccioso né offensivo;
- quanto alla sanzione per il comportamento dei propri tifosi, la dinamica dei
fatti e la misura dell’intervento della forza pubblica nei confronti dei sostenitori
della squadra ospitante fa ritenere come nel complesso quelli del Benevento
siano stati disciplinati e protetti al proprio posto, limitandosi a qualche
fumogeno o accendino lanciato in campo.
Si sottolinea pertanto la sproporzione tra le sanzioni inflitte alle due società
rispetto al diverso peso degli addebiti contestati e si evidenzia anche per
giurisprudenza C.A.F. in tema di responsabilità l’organizzazione della gara
permane in capo alla società padrona di casa.
La difesa conclude richiedendo:
- la revoca della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo all’allenatore Sergio
Raffaele, in subordine l’ammonizione con diffida;
- una congrua riduzione dell’ammenda inflitta dal Giudice di primo grado per la
società.
Alla riunione odierna è presente per la società F.C. Sporting Benevento
S.r.l. l’avvocato Cozzone Michele.
Questi nel proprio intervento si rifà alle memorie difensive confermandone
sostanzialmente il contenuto. Evidenzia inoltre due aspetti: il primo di valenza
procedimentale circa la non appellabilità della sentenza con una sola gara di
squalifica che deve ritenersi valida per i calciatori ma non anche per gli
allenatori; il secondo di natura ambientale, con riferimento al clima infuocato
del berby campano tra due squadre e tifoserie sportivamente avversarie.
In conclusione, l’avvocato Cozzone reitera la richiesta di riduzione della
sanzione per l’allenatore Sergio Raffaele, il cui comportamento è stato
comunque privo di pericolosità ed offensività, così richiedendo la sanzione di
un’ammenda o la diffida.
Egualmente, conferma il tema della sproporzione delle sanzioni
rispettivamente inflitte alle due società in ragione dei comportamenti accertati
e sensibilmente diversi delle due tifoserie, comportamenti che per i padroni di
casa hanno attinto a problemi di ordine pubblico e nel caso dei tifosi del
Benevento a soli profili regolamentari.
Chiede pertanto la riduzione della sanzione pecuniaria.
Orbene, questa Commissione, esaminati i fatti così come risultanti dagli
atti ufficiali, in particolare il rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagini,
ritiene che in effetti il comportamento dell’allenatore Sergio Rafaele, seppure
in reazione ad una non accertata espressione al suo indirizzo, possa essere
considerata priva di pericolosià ed offensività e possa essere sanzionata più
lievemente.
Quanto alla sanzione inflitta alla società F.C. Sporting Benevento S.r.l.,
la Commissione ritiene che seppur in termini meno gravi, risultino provati i
comportamenti dei propri tifosi come certo non regolamentari e
potenzialmente pericolosi per l’ordine pubblico.
Tali comportamenti infatti sono stati limitati e contenuti dalle cariche della
forza pubblica finalizzate ad evitare il contatto tra le due tifoserie. La sanzione
inflitta dal Giudice Sportivo è pertanto da ritenersi equa.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo sanzionando l’allenatore Sergio Raffaele
(Sporting Benevento) con l’ammenda di 500,00 euro con diffida e
confermando l’ammenda di 1.500,00 euro alla società F.C. Sporting
Benevento S.r.l.-.
La tassa non va addebitata.
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