LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.258/C del 16/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI PIETRO LO MONACO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA’ ACIREALE, E SOCIETA’ A.S. ACIREALE S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.258/C del 16/3/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI PIETRO LO MONACO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE
DELEGATO DELLA SOCIETA’ ACIREALE, E SOCIETA’ A.S. ACIREALE
S.R.L.-.
In data 28.1.2005 il Procuratore Federale della F.I.G.C. deferiva a
questa Commissione il sig. Pietro Lo Monaco per violazione dell’art.1 comma
1° del Codice di Giustizia Sportiva per avere posto in essere una condotta
antiregolamentare consistente nell’aver richiesto che venisse accreditato, per
la campagna trasferimenti 2004-2005 (calcio mercato), il sig. Enrico Fedele,
attribuendoli la qualifica di collaboratore, pur non essendo quest’ultimo
inserito nel foglio di censimento della stagione sportiva 2004-2005; deferiva,
inoltre, la società A.S. Acireale S.r.l. per la violazione di cui all’art. 2 commi 3°
e 4° del Codice di Giustizia Sportiva a titolo di responsabilità diretta ed
oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.
Nella sua memoria difensiva dell’8.2.2005, il Lo Monaco ricostruiva i
fatti oggetto del deferimento, senza negarne la veridicità ma aggiungendo
alcune circostanze che egli riteneva attenuassero l’illegittimità del
comportamento tenuto. In modo particolare, il Lo Monaco affermava che
all’epoca dei fatti, poiché erano in corso trattative per la cessione della società
A.S. Acireale, appariva ragionevolmente prudente il ricorso a collaborazioni
precarie per evitare di gravare di impegni contrattuali a lungo termine una
società in via di cessione e articolava le sue richieste difensive.
Nell’udienza dell’11.3.2005 il Procuratore Federale della F.I.G.C.
precisava le proprie richieste chiedendo l’irrogazione, a carico del sig. Pietro
Lo Monaco e della società A.S. Acireale, di un’ammenda pari, rispettivamente,
a 1.500,00 euro e 500,00 euro.
Le richieste della Procura appaiono a questa Commissione fondate e le
sanzioni proposte sono da ritenersi congrue in relazione alla natura delle
norme violate.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di sanzionare Pietro Lo Monaco, all’epoca dei fatti amministratore delegato
della società Acireale, con ammenda di 1.500,00 euro e la società A.S.
Acireale S.r.l. con l’ammenda di 500,00 euro.
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