LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.265/C del 23/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.G. NOCERINA 1910 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE MARCO PENNACCHIETTI ED SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE IGNAZIO ARCOLEO (C.U. N.242/C DELL’8/3/2005 GARA RAGUSANOCERINA DEL 6 MARZO 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.265/C del 23/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.G. NOCERINA 1910 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE MARCO PENNACCHIETTI ED SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE IGNAZIO ARCOLEO (C.U. N.242/C DELL’8/3/2005 GARA RAGUSANOCERINA DEL 6 MARZO 2005). Reclamando avverso le decisioni con cui il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per due gare effettive all’allenatore Ignazio Arcoleo ed al calciatore Marco Pennacchietti per avere il primo – durante il corso della gara Ragusa-Nocerina disputatasi il 6.3.2005, nei confronti dell’arbitro, ed il secondo al termine della stessa, nei confronti di un assistente arbitrale – i comportamenti offesivi di cui viene loro rispettivamente fatto debito, la società Nocerina chiede ridursi ad una gara effettiva l’entità di entrambe le squalifiche come sopra irrogate, per le considerazioni svolte nell’atto di impugnazione. Considerazioni che si sostanziano nell’invocare quale pretesa circostanza attenuante il fatto che l’assistente aveva indotto l’arbitro ad assegnare un calcio di rigore alla squadra avversaria, con una propria segnalazione frutto, a dire della reclamante, di una errata interpretazione del fatto segnalato. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ritiene la doglianza priva di pregio. Questo poiché non può assolutamente recepirsi per valido il concetto che la non condivisione di una decisione dei componenti la terna arbitrale possa, sotto qualsivoglia profilo, giustificare comportamenti simili a quelli ascritti agli incolpati e che la società comunque non smentisce essere stati posti in essere. Di conseguenza, le impugnate decisioni, non risultando censurabili, né per quanto concerne la fondatezza dei titoli di incolpazione, né sotto il profilo di una corretta graduazione delle sanzioni, merita integrale conferma. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.G. Nocerina 1910 S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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