LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.276/C del 30/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/1” RECLAMO SOCIETA’ SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.500,00 EURO (C.U. N.242/C DELL’8/3/2005 GARA LUMEZZANE-SPEZIA DEL 6 MARZO 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.276/C del 30/3/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SERIE “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO AMMENDA
3.500,00 EURO (C.U. N.242/C DELL’8/3/2005 GARA LUMEZZANE-SPEZIA
DEL 6 MARZO 2005).
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto alla
società Spezia Calcio 1906 S.r.l. l’ammenda di 3.500,00 euro con la seguente
motivazione: “perché propri sostenitori in campo avverso, durante un minuto
di raccoglimento, gridavano volgari espressioni offensive verso le forze
dell’ordine ed un isolato facinoroso urlava una volgare espressione ingiuriosa
verso la persona commemorata; per lancio di palle di neve sul terreno di gioco
senza colpire”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo il presidente della società
spezzina al fine di ottenere in principalità la revoca del provvedimento
sanzionatorio e in subordine la congrua riduzione della ammenda, ritenuta
troppo penalizzante in relazione alla reale portata dei fatti.
Dinanzi alla Commissione é comparso il difensore della società il quale
ha richiesto l’accoglimento del reclamo, ribadendone le motivazioni.
All’esito della odierna riunione ritiene la Commissione che il reclamo
possa essere accolto limitatamente alla richiesta subordinata di riduzione
della sanziona pecuniaria.
Dal referto arbitrale della gara Lumezzane-Spezia, disputata a
Lumezzane in data 6.3.2005, e dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio
Indagini, incaricato di visionare la gara, risulta che durante il minuto di
raccoglimento in memoria di Nicola Calipari un sostenitore spezzino,
occupante il settore riservato ai tifosi della suddetta società, ha urlato la frase
“era solo uno sbirro di m....” e che prima dell’inizio della partita nella suddetta
curva é stato intonato il coro “carabiniere, mestiere di m...., carabiniere”.
Che tali episodi antiregolamentari siano severamente stigmatizzabili lo
riconosce anche la reclamante, ponendo però l’accento sul fatto che si
tratterebbe comunque di fatti riguardanti il primo un isolato sostenitore e il
secondo uno sparuto gruppo di tifosi, il che connoterebbe di minor gravità
l’accaduto, al pari del lancio complessivo di otto palle di neve, senza colpire,
verificatosi all’ingresso delle squadre in campo e dopo la fine della partita.
Tanto premesso, ritiene la Commissione che effettivamente l’ammenda
di 3.500,00 euro sia troppo penalizzante per la società anche e sopratutto per
la considerazione che si tratta di episodi antiregolamentari avvenuti in campo
avverso, ove la possibilità di previsione e prevenzione da parte delle dirigenze
societarie é pressoché nulla.
Pare quindi alla Commissione, in considerazione dei motivi sopra
esposti, sanzione equa sia l’ammenda di 2.500,00 euro e che si debba così
ridurre la sanzione pecuniaria irrogata dal primo giudice.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo riducendo a 2.500,00 euro l’ammenda irrogata dal
Giudice Sportivo alla società Spezia Calcio 1906 S.r.l.
La tassa non va addebitata.
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