LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.276/C del 30/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO CALCIATORE ALFONSO CARUSO (CARRARESE CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.264/C DEL 22/3/2005 GARA IMOLESE-CARRARESE DEL 20 MARZO 2005) CON PROCEDURA D’URGENZA.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.276/C del 30/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO CALCIATORE ALFONSO CARUSO (CARRARESE CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.264/C DEL 22/3/2005 GARA IMOLESE-CARRARESE DEL 20 MARZO 2005) CON PROCEDURA D’URGENZA. Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per due gare al calciatore Alfonso Caruso della Carrarese Calcio S.r.l. “per atto di violenza verso un avversario senza essere nella condizione di giocare il pallone”. Contro tale delibera ha proposto reclamo con procedura d’urgenza il calciatore per ottenere la riduzione della squalifica. A sostegno del gravame ha dedotto che nell’episodio di che trattasi, avvenuto durante l’esecuzione di un calcio d’angolo a favore della sua squadra, egli si sarebbe limitato a divincolarsi dall’avversario per prendere posizione e colpire la palla di testa. Dinanzi alla Commissione il Caruso ha insistito per l’accoglimento del reclamo, ribadendone le motivazioni. All’esito della odierna riunione, si ritiene che il reclamo non possa essere accolto. Dal referto arbitrale risulta che al 42° del secondo tempo il Caruso ha colpito con le mani aperte al petto un avversario e lo ha successivamente strattonato con forza facendolo girare su se stesso, senza causargli alcuna conseguenza fisica, mentre il pallone si trovava tra le mani del portiere imolese. Nei supplemento acquisito l’arbitro ha confermato il referto dì gara, ribadendo che l’atto di violenza é stato successivo alla cattura del pallone da parte del portiere dell’imola, per cui appare un gesto estraneo alle esigenze di gioco, assolutamente ingiustificabile. Orbene, tale risultanza esclude la possibilità di riduzione della squalifica ad una sola gara. Si impone quindi la reiezione dei reclamo con l’addebito della tassa. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo del calciatore Alfonso Caruso (Carrarese Calcio S.r.l.). La tassa va addebitata.
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