LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.276/C del 30/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO CALCIATORE ALFONSO CARUSO (CARRARESE CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.264/C DEL 22/3/2005 GARA IMOLESE-CARRARESE DEL 20 MARZO 2005) CON PROCEDURA D’URGENZA.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.276/C del 30/3/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SERIE “C/2”
RECLAMO CALCIATORE ALFONSO CARUSO (CARRARESE CALCIO
S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.264/C DEL
22/3/2005 GARA IMOLESE-CARRARESE DEL 20 MARZO 2005) CON
PROCEDURA D’URGENZA.
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la
squalifica per due gare al calciatore Alfonso Caruso della Carrarese Calcio
S.r.l. “per atto di violenza verso un avversario senza essere nella condizione
di giocare il pallone”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo con procedura d’urgenza il
calciatore per ottenere la riduzione della squalifica. A sostegno del gravame
ha dedotto che nell’episodio di che trattasi, avvenuto durante l’esecuzione di
un calcio d’angolo a favore della sua squadra, egli si sarebbe limitato a
divincolarsi dall’avversario per prendere posizione e colpire la palla di testa.
Dinanzi alla Commissione il Caruso ha insistito per l’accoglimento del
reclamo, ribadendone le motivazioni.
All’esito della odierna riunione, si ritiene che il reclamo non possa
essere accolto.
Dal referto arbitrale risulta che al 42° del secondo tempo il Caruso ha
colpito con le mani aperte al petto un avversario e lo ha successivamente
strattonato con forza facendolo girare su se stesso, senza causargli alcuna
conseguenza fisica, mentre il pallone si trovava tra le mani del portiere
imolese. Nei supplemento acquisito l’arbitro ha confermato il referto dì gara,
ribadendo che l’atto di violenza é stato successivo alla cattura del pallone da
parte del portiere dell’imola, per cui appare un gesto estraneo alle esigenze di
gioco, assolutamente ingiustificabile.
Orbene, tale risultanza esclude la possibilità di riduzione della
squalifica ad una sola gara. Si impone quindi la reiezione dei reclamo con
l’addebito della tassa.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo del calciatore Alfonso Caruso (Carrarese Calcio
S.r.l.).
La tassa va addebitata.
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