LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.276/C del 30/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. VITERBO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE ALLENATORE GIUSEPPE GALDERISI (C.U. N.255/C DEL 15/3/2005 GARA VITERBO-GUBBIO DEL 13 MARZO 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.276/C del 30/3/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SERIE “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ A.S. VITERBO CALCIO S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE ALLENATORE GIUSEPPE
GALDERISI (C.U. N.255/C DEL 15/3/2005 GARA VITERBO-GUBBIO DEL 13
MARZO 2005).
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo, con riferimento
alla gara Viterbo-Gubbio disputata in Viterbo il 13.3.2005, ha inflitto
all’allenatore del Viterbo Calcio S.r.l., Giuseppe Galderisi, la squalifica per tre
gare e la ammenda di 1.000,00 euro “perché al termine della gara rincorreva
e raggiungeva l’arbitro, assumendo nei confronti di questi persistente e
plateale atteggiamento di protesta e di contestazione rivolgendogli nello
stesso tempo espressioni di contenuto offensivo, fino a che doveva essere
allontanato di forza dallo stesso capitano della squadra”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società, chiedendo la
riduzione ad una gara della squalifica e la riduzione dell’ammenda. A
sostegno del gravame ha dedotto che la condotta dell’allenatore sarebbe
stata condizionata dallo scarso rendimento della squadra e dalla continua
contestazione della tifoseria locale timorosa, dopo le buone prestazioni
dell’annata sportiva precedente, della retrocessione tra i dilettanti; ha quindi
sostenuto che siffatta personale situazione psicologica sarebbe provata da
espressioni quali “i tifosi ora mi ammazzano” e “mi prendo gli sputi”.
Dal referto di gara dell’arbitro risulta che il Galderisi, al termine della
partita, ha raggiunto il direttore di gara e gli ha rivolto ad alta voce la frase
“non hai fatto giocare la mia squadra, sistematicamente ci fischiavi un fallo
contro quando ci avvicinavamo all’area avversaria, impededoci di segnare, i
tifosi mi ammazzano, mi prendo gli sputi, ti segnerà sul mio libro nero”.
Il comportamento tenuto dal Galderisi nei confronti del direttore di gara,
valutato nel suo particolare contesto, merita indubbiamente una sanzione, ma
di entità minore di quella irrogata dal primo giudice. Pare alla Commissione
che sia equo e congrua punizione per l’allenatore Galderisi, ritenendosi il di lui
comportamento prevalentemente irriguardoso, ridurre la squalifica a due gare
e revocare l’ammenda.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo della società A.S. Viterbo Calcio S.r.l. riducendo la
squalifica all’allenatore Giuseppe Galderisi a due gare effettive e revocando
l’ammenda.
La tassa non va addebitata.
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