LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.284/C del 1/4/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ERNESTO MAREZZATO, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ PRO VASTO, E SOCIETA’ F.C. PRO VASTO S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.284/C del 1/4/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI ERNESTO MAREZZATO, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ PRO VASTO,
E SOCIETA’ F.C. PRO VASTO S.R.L.-.
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stato
contestato:
- ad Ernesto Marezzato, presidente della società F.C. Pro Vasto S.r.l., la
violazione degli artt. 1 comma 1° e 8 del Codice di Giustizia Sportiva, per
avere raggiunto l’accordo, mediante stipulazione della scrittura privata
23/9/2004, relativa al trasferimento del calciatore Luca Martelli dal Pescara
Calcio S.p.a. alla società Pro Vasto S.r.l., col padre dello stesso, che si è
impegnato a surrogare la cessionaria nel pagamento del corrispettivo dovuto
alla società cedente, pattuendo inoltre che tutti gli effetti patrimoniali derivanti
da eventuali cessioni o prestiti del calciatore sarebbero spettanti allo stesso
genitore;
- alla società F.C. Pro Vasto S.r.l., per responsabilità diretta, la violazione di
cui all’art.2 comma 4° del C.G.S. per l’addebito contestato al proprio
presidente.
I soggetti deferiti non hanno fatto pervenire, nei termini, alcuna
memoria difensiva, né sono comparsi all’odierna riunione, nel corso della
quale il rappresentante della Procura Federale, avv. Federico Bagattini, ha
motivatamente chiesto affermarsi la colpevolezza di entrambi gli incolpati e
l’irrogazione, a carico di ciascuno di essi, della conseguente sanzione nel
minimo consentito.
La Commissione, rilevato che dagli atti di causa risultano, nella
circostanza, documentalmente provate la contestata inottemperanza ai doveri
imposti dall’art.8 del C.G.S. in materia di trasferimento dei calciatori, e la
consequenziale violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva
imposti dall’art. 1 comma 1° di detto Codice di Giustizia Sportiva, ritiene
doversi affermare la responsabilità dei soggetti deferiti in ordine al fatto di cui
viene loro fatto debito.
Considera peraltro che la ricostruzione dei fatti ha evidenziato come
effettivamente l’irregolarità commessa dalla F.C. Pro Vasto risulti
palesemente frutto dell’inesperienza della stessa e del padre del calciatore
Martelli, e che di ciò si debba tenere conto in sede di graduazione della
sanzione da irrogarsi.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di sanzionare Ernesto Marezzato, presidente della società F.C. Pro Vasto
S.r.l., con l’inibizione per mesi uno e la società F.C. Pro Vasto S.r.l. con
l’ammenda di 500,00 euro.
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