LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.284/C del 1/4/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ERNESTO MAREZZATO, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ PRO VASTO, E SOCIETA’ F.C. PRO VASTO S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.284/C del 1/4/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ERNESTO MAREZZATO, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ PRO VASTO, E SOCIETA’ F.C. PRO VASTO S.R.L.-. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stato contestato: - ad Ernesto Marezzato, presidente della società F.C. Pro Vasto S.r.l., la violazione degli artt. 1 comma 1° e 8 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere raggiunto l’accordo, mediante stipulazione della scrittura privata 23/9/2004, relativa al trasferimento del calciatore Luca Martelli dal Pescara Calcio S.p.a. alla società Pro Vasto S.r.l., col padre dello stesso, che si è impegnato a surrogare la cessionaria nel pagamento del corrispettivo dovuto alla società cedente, pattuendo inoltre che tutti gli effetti patrimoniali derivanti da eventuali cessioni o prestiti del calciatore sarebbero spettanti allo stesso genitore; - alla società F.C. Pro Vasto S.r.l., per responsabilità diretta, la violazione di cui all’art.2 comma 4° del C.G.S. per l’addebito contestato al proprio presidente. I soggetti deferiti non hanno fatto pervenire, nei termini, alcuna memoria difensiva, né sono comparsi all’odierna riunione, nel corso della quale il rappresentante della Procura Federale, avv. Federico Bagattini, ha motivatamente chiesto affermarsi la colpevolezza di entrambi gli incolpati e l’irrogazione, a carico di ciascuno di essi, della conseguente sanzione nel minimo consentito. La Commissione, rilevato che dagli atti di causa risultano, nella circostanza, documentalmente provate la contestata inottemperanza ai doveri imposti dall’art.8 del C.G.S. in materia di trasferimento dei calciatori, e la consequenziale violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva imposti dall’art. 1 comma 1° di detto Codice di Giustizia Sportiva, ritiene doversi affermare la responsabilità dei soggetti deferiti in ordine al fatto di cui viene loro fatto debito. Considera peraltro che la ricostruzione dei fatti ha evidenziato come effettivamente l’irregolarità commessa dalla F.C. Pro Vasto risulti palesemente frutto dell’inesperienza della stessa e del padre del calciatore Martelli, e che di ciò si debba tenere conto in sede di graduazione della sanzione da irrogarsi. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di sanzionare Ernesto Marezzato, presidente della società F.C. Pro Vasto S.r.l., con l’inibizione per mesi uno e la società F.C. Pro Vasto S.r.l. con l’ammenda di 500,00 euro.
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