LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.284/C del 1/4/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIORGIO DEL SIGNORE, GIUSEPPE DI MEO, LUIGI PANARELLI ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORI DEL TARANTO CALCIO, E SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.284/C del 1/4/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIORGIO DEL SIGNORE, GIUSEPPE DI MEO, LUIGI PANARELLI ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORI DEL TARANTO CALCIO, E SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L.-. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stato contestato ai calciatori Giorgio Del Signore, Giuseppe Di Meo, Gianluca Triuzzi e Panarelli Luigi la violazione di cui all’art. 27 comma 2° dello Statuto Federale, per aver presentato, senza averne ottenuto l’autorizzazione e senza essersi preventivamente avvalsi dei mezzi di giustizia sportiva, denuncia - querela al Tribunale di Taranto nei confronti dei dirigenti della Taranto Calcio S.r.l., per la quale erano al tempo tesserati; la violazione, inoltre, dell’art. 1 comma 1° del C.G.S. per aver pattuito emolumenti extra contratto con la predetta società. Alla società Taranto Sport S.r.l. è stata contestata violazione di cui all’art. 2 comma 4° del C.G.S. nelle violazioni ascritte ai propri tesserati. Al dibattimento erano presenti l’avv. Federico Bagattini in rappresentanza della Procura Federale, il calciatore Giorgio Del Signore, assistito dall’avv. Bianco, difensore anche degli altri calciatori non presenti, e l’avv. Ponzio, difensore della società Taranto Sport S.r.l.-. Dopo discussione, l’avv. Bagattini per la Procura chiedeva che, derubricata la contestata violazione di cui all’art. 27 comma 2°, dello Statuto in quella dell’art. 1 comma 1° del C.G.S. venisse inflitta a ciascuno dei calciatori, per i fatti contestati la squalifica di un mese, e alla società Taranto, per responsabilità oggettiva, la sanzione di 2.500,00 euro di ammenda. L’avv. Bianco per i calciatori chiedeva il proscioglimento da ogni addebito e così pure concludeva l’avv. Ponzio per la società. La Commissione osserva: Sotto il profilo della prima violazione contestata la condotta dei calciatori incolpati non appare censurabile. Risulta dagli atti che essi presentarono alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto una vera e propria denunzia (impropriamente definita anche “querela”) per truffa aggravata in concorso, truffa contrattuale, insolvenza fraudolenta e quant’altro meglio visto, nei confronti di cinque dirigenti della società Taranto Calcio S.r.l. e che in dipendenza di tale denunzia la Procura, nel procedimento a carico di quei dirigenti per i reati di cui agli artt. 81 - 110 - 61 n° 7 - 485 - 491 -640 c.p., emetteva decreto di sequestro ex art. 253 e segg. c.p.c. di tutta la documentazione riguardante i rapporti tra le società “Taranto Calcio S.r.l.” e la Lega Professionisti di Serie C, ivi comprese le quietanze liberatorie, apparentemente rilasciate dai calciatori denuncianti. Si tratta nella specie di reati perseguibili d’ufficio la cui denunzia anche senza l’autorizzazione ivi prevista, non viola l’art.27 comma 2° dello Statuto Federale, la quale non include nella materia riservata la denunzia di reati se perseguibili d’ufficio. Tale norma infatti non va interpretata (e non lo potrebbe!) in contrapposizione al diritto statuale come si verificherebbe, ove volesse impedire al tesserato di uscire dall’ordinamento sportivo per chiedere nell’ordinamento generale quella tutela che il primo non potrebbe dargli, non solo, ma in contrasto col principio della territorialità della legge penale, in base al quale essa obbliga tutti coloro che sono nel territorio dello Stato e quindi vale a legittimare, senza limiti, il doveroso intervento del magistrato penale in presenza di quella che dovesse ritenere una “notitia criminis”. La condotta degli incolpati, per gli stessi motivi sopra esposti, non potrebbe considerarsi neppure in violazione dell’art. 1 comma 1° del C.G.S., come richiesto dal rappresentante della Procura Federale. Quanto alla seconda incolpazione (pattuizione emolumenti extracontratto) la Commissione ritiene che quel giro di assegni in parte a vuoto, in parte emessi su conti correnti inesistenti o falsi, non costituisce prova sufficiente di stipulazione di accordo extra-contratto, per l’astrattezza dei titoli e per la unilateralità degli assunti degli stessi calciatori in proposito, e quindi di parte, non suffragati da altri elementi di prova. Pertanto gli stessi vanno prosciolti dalla specifica incolpazione; così pure e conseguentemente va prosciolta la Taranto Sport S.r.l. e non soltanto ed unicamente per la insufficienza della prova come sopra ravvisata, ma per il fatto che l’incolpazione concernerebbe comunque attività di dirigenti della fallita Taranto Calcio S.r.l. di cui l’attuale società, cui è stato trasferito il titolo sportivo, può rispondere unicamente di atti e fatti incidenti direttamente sul titolo sportivo anche se ricollegabii e compiuti dalla società fallita, e non anche di comportamenti di dirigenti di quest’ultima che non risultano peraltro in alcun modo aver collegamenti o legami con la nuova società. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere i calciatori Giorgio Del Signore, Giuseppe Di Meo, Gian Triuzzi e Luigi Panarelli dalle incolpazioni loro ascritte nonché la Taranto Sport S.r.l. per insussistenza della contestatale responsabilità oggettiva.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it