LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.284/C del 1/4/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIUSEPPE LOVERI, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ S.S. GIUGLIANO, FABIO VASTARELLA ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETA’ S.S. GIUGLIANO E SOCIETA’ S.S. GIUGLIANO S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.284/C del 1/4/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIUSEPPE LOVERI, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ S.S. GIUGLIANO, FABIO VASTARELLA ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETA’ S.S. GIUGLIANO E SOCIETA’ S.S. GIUGLIANO S.R.L.-. A seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stato contestato: - a Giuseppe Loveri, amministratore unico della società S.S. Giugliano S.r.l., la violazione dell’art. 7 comma 3° del C.G.S., per aver sottoscritto una dichiarazione liberatoria non veridica al fine dell’iscrizione al Campionato di Serie C1, in contrasto con l’art. 89 N.O.I.F. e col Com. Uff. n° l56/C del 14/5/2002 punto 3 lett. b); - a Fabio Vastarella, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la S.S. Giugliano S.r.l., la violazione dell’art. 1 comma 1° del C.G.S. per aver adito il Collegio Arbitrale nonostante che nella dichiarazione liberatoria sottoscritta il 18/6/2002 avesse rinunciato a promuovere valenze economiche di sorta anche di natura arbitrale; - alla società S.S. Giugliano S.r.l. le stesse violazioni, per responsabilità diretta in ordine agli addebiti contestati al suo amministratore ai sensi dell’art. 2 commi 3° e 4° del C.G.S.-. All’odierno dibattimento i soli presenti avv. Federico Bagattini in rappresentanza della Procura Federale e avv. Edoardo Chiacchio, difensore del Loveri e della società Giugliano, dopo aver svolto le rispettive tesi hanno concluso come segue. L’avv. Bagattini: il proscioglimento del Vastarella per la contestata violazione dell’art. 1 comma 1° del C.G.S., l’irrogazione allo stesso calciatore della squalifica di mesi due per la violazione di cui all’art. 7 comma 8° del C.G.S; l’irrogazione al Loveri della inibizione temporanea di mesi due ed alla società Giugliano la penalizzazione di un punto in classifica. L’avv. Chiacchio: ai sensi dell’art. 18 comma 2° del C.G.S.,declaratoria di non doversi procedere nei confronti della società per avvenuta prescrizione delle violazioni a lei contestate e l’irrogazione al Loveri dell’ammonizione trattandosi nella specie di unico ed isolato fatto commesso in contrasto con la norma. La Commissione osserva: I fatti oggetto del presente procedimento si sono verificati il 18 giugno 2002 e precisamente nella data, certa in quanto attestata da notaio, in cui è stata sottoscritta dal Loveri, quale amministratore della società, e dal calciatore Vastarella, la nota “Dichiarazione Liberatoria” dedotta come non veritiera. La Procura Federale ha deferito, tra gli altri, la società in data 21 gennaio 2005, comunque risulta quale primo atto che possa qualificarsi di “apertura di una inchiesta”, la precedente lettera indirizzata dalla Procura Federale all’Ufficio Indagini in data 2 luglio 2004. Come è riscontrabile, entrambe le date di possibile interruzione della prescrizione di cui all’art. 18 comma 2° del C.G.S., sono successive alla maturazione della prescrizione che si era già verificata al termine della stagione sportiva 1/7/2003 - 30/6/2004. Pertanto in via preliminare va accolta l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della società. Dall’esame della documentazione allegata, ai fini che qui interessano nei limiti del deferimento e delle effettuate contestazioni dalle quali non è dato di sconfinare, risulta che la dichiarazione incriminata diverge dal vero unicamente laddove si legge che i vari emolumenti “sono stati integralmente corrisposti fino alla data del 30 giugno 2002 a mezzo di contanti e/o assegni circolari”. E’ stato accertato e riconosciuto in definitiva dalle parti, che tale dichiarazione o quietanza (“pro soluto”) era in realtà una quietanza “pro solvendo” mediante consegna al calciatore di pagherò cambiari a completamento di versamenti avvenuti in contanti, il tutto a saldo dei compensi dovuti in base a contratto regolarmente depositato. Tale fattispecie non può inquadrarsi nelle ipotesi previste e punite dall’art. 7 comma 3° del C.G.S. che concerne “falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi” da parte della società il che presuppone un’attività consistente nell’esecuzione del falso quale oggetto materiale dell’illecito sanzionato. La Commissione ritiene che la fattispecie costituisca invece violazione dell’art. 1 comma 1° del C.G.S. perché la quietanza di saldo è sostanzialmente vera, divergendo solo per la non veridica dichiarazione che il pagamento dell’intero dovuto fosse avvenuto per contanti e/o assegni circolari, mentre in effetti si è accertato che esso era stato effettuato, sia pure parzialmente, con titoli cambiari aventi scadenza successiva alla data della rilasciata quietanza. Per tale violazione, compiuta congiuntamente dal Loveri e dal Vastarella, appare adeguata la sanzione di cui in dispositivo. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di sanzionare Giuseppe Loveri con l’inibizione di mesi uno, di sanzionare Fabio Vastarella con la squalifica di mesi uno e di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti della società S.S. Giugliano S.r.l.-.
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