LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.28/C del 22/9/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI SALVATORE PAPA, CALCIATORE DELLA SOCIETA’ SPAL S.P.A.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.28/C del 22/9/2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI SALVATORE PAPA, CALCIATORE DELLA SOCIETA’ SPAL S.P.A.-.
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stata
contestata al calciatore Salvatore Papa già tesserato per la società SPAL
S.p.a. la violazione di cui all’art. 1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva,
per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva a
causa del mancato rispetto degli obblighi derivanti dall’incarico conferito
all’agente calciatori Giuseppe Borro, rilasciando altro incarico all’agente
Daniele Conti nonostante il precedente incarico non fosse ancora scaduto.
Agli atti figurano i due mandati: il primo venne conferito il 5/10/2002 con
durata fino al 4/10/2004; il secondo mandato risulta firmato l’11/6/2004.
Nessuna memoria perveniva, nella firma e nei termini di rito, da parte
del calciatore.
All’odierna riunione è comparso solo il rappresentante della Procura
Federale della F.I.G.C., avvocato Federico Bagattini, che ha chiesto
l’affermazione di responsabilità dell’incolpato, con irrogazione di 500,00 euro
di ammenda.
Precisato che , con riferimento al primo mandato, il calciatore non ha
dato disdetta e non ha provveduto a revocare l’incarico, ritiene la
Commissione che il fatto risulti documentalmente provato che esso integri la
violazione contestata.
La circostanza che il deferimento riguardi una problematica a sfondo
esclusivamente civile giustifica l’irrogazione della mite sanzione di cui al
dispositivo.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare al calciatore Salvatore Papa (Spal S.p.a.) l’ammenda di 100,00
euro.
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