LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.295/C del 6/4/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. MELFI S.R.L. AVVERSO IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLA GARA (C.U. N.255/C DEL 15/3/2005 GARA MELFILATINA DEL 20 FEBBRAIO 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.295/C del 6/4/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. MELFI S.R.L. AVVERSO IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLA GARA (C.U. N.255/C DEL 15/3/2005 GARA MELFILATINA DEL 20 FEBBRAIO 2005). La società A.S. Melfi S.r.l. ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo indicato in epigrafe che, nonostante analogo reclamo della stessa società, ha disposto l'omologazione della gara Melfi - Latina disputata in data 20.2.2005. La reclamante, ribadendo i motivi del primo ricorso, richiede di: - accertare l'errore tecnico commesso dall'arbitro per non aver espulso un calciatore del Latina raggiunto da doppio provvedimento di ammonizione ; - annullare la gara in oggetto disponendo la ripetizione della stessa. L'istanza innanzi formulata viene motivata con le seguenti argomentazioni: IN FATTO La ricorrente contesta la versione dei fatti accreditata dal direttore di gara sia nel primo rapporto che nel supplemento richiesto dal Giudice Sportivo, giudicando inverosimile che l'ammonizione inflitta al calciatore del Latina Martinelli (n.2) al 21° del primo tempo per gioco falloso, sia stata il frutto di un errore di persona di cui l'arbitro si è subito reso conto; si sostiene infatti, che la successiva ammonizione inflitta al calciatore del Latina Parma (n.10) non è stata la conseguenza del ripensamento dell'arbitro, ma un autonomo provvedimento assunto in conseguenza delle proteste del medesimo calciatore; non risponderebbero quindi al vero le affermazioni del direttore di gara, secondo il quale sia i capitani delle squadre che gli assistenti arbitrali sono stati dallo stesso informati della rettifica del provvedimento disciplinare. A sostegno delle proprie tesi, la ricorrente invita la Commissione a visionare le immagini televisive, dalla stessa fornite con mezzi tecnici di assoluta affidabilità, con lo scopo di dimostrare che la successiva ammonizione inflitta al calciatore del Latina Martinelli (n.2) al 38° del 1° tempo, sempre per gioco falloso, avrebbe dovuto comportare la sua conseguente espulsione: l'evidente errore tecnico dell'arbitro, che ha verosimilmente danneggiato la ricorrente, dovrebbe comportare l'annullamento del risultato conseguito sul campo e l'ordine di ripetizione della gara. IN DIRITTO La ricorrente richiede l'applicazione del disposto dell'art.12 comma 4° lett. C) del Codice di Giustizia Sportiva, valutando l'errore tecnico dell'arbitro direttamente influente sul regolare svolgimento della gara, con conseguente provvedimento che disponga la ripetizione della gara. La richiesta di avvalersi della prova televisiva troverebbe fondamento nel disposto dell'art. 31 lett.a2) del Codice di Giustizia Sportiva. Preliminarmente la Commissione ritiene doversi precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, nel caso di specie non ricorrono le condizioni poste dall'art.31 lett.a2) del Codice di Giustizia Sportiva per avvalersi del mezzo probatorio fornito dalle riprese televisive della gara in oggetto; invero, la citata norma limita tale utilizzo al solo ed esclusivo scopo "dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati", quindi per rilevare un errore di persona commesso dall'arbitro nell'individuare il tesserato destinatario di un provvedimento disciplinare, non per contestare l'ammissione del direttore di gara di aver commesso, ma prontamente emendato, un errore di persona. Inoltre, nel ricorso in esame la prova televisiva viene invocata non per individuare con esattezza e verità il tesserato da sanzionare (attività già svolta dall'arbitro durante la gara), ma per il fine improprio di accreditare un errore tecnico; tale ultima circostanza, a norma dell'invocato disposto dell'art.12.4 del Codice di Giustizia Sportiva, può desumersi esclusivamente da fatti emergenti dagli atti ufficiali. Alla odierna riunione nessuno è intervenuto in rappresentanza della società ricorrente. Dopo aver attentamente valutato i rapporti del direttore di gara la Commissione ritiene che il ricorso in esame non sia meritevole di accoglimento. Infatti, appare del tutto plausibile che l'arbitro dopo aver effettivamente mostrato il cartellino giallo al calciatore n. 2 del Latina Martinelli , si sia subito reso conto di aver commesso un errore di persona ed immediatamente ha provveduto ad ammonire quello che secondo la sua valutazione era il calciatore del Latina (il n.10 Parma) effettivamente meritevole del provvedimento; chiarita in tal senso la dinamica dei fatti ne consegue che i successivi provvedimenti disciplinari adottati dall'arbitro trovano corretto riscontro logico e temporale. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.S. Melfi S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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