LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.295/C del 6/4/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. MELFI S.R.L. AVVERSO IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLA GARA (C.U. N.255/C DEL 15/3/2005 GARA MELFILATINA DEL 20 FEBBRAIO 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.295/C del 6/4/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SERIE “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ A.S. MELFI S.R.L. AVVERSO IL REGOLARE
SVOLGIMENTO DELLA GARA (C.U. N.255/C DEL 15/3/2005 GARA MELFILATINA
DEL 20 FEBBRAIO 2005).
La società A.S. Melfi S.r.l. ha proposto reclamo avverso il
provvedimento del Giudice Sportivo indicato in epigrafe che, nonostante
analogo reclamo della stessa società, ha disposto l'omologazione della gara
Melfi - Latina disputata in data 20.2.2005.
La reclamante, ribadendo i motivi del primo ricorso, richiede di:
- accertare l'errore tecnico commesso dall'arbitro per non aver espulso un
calciatore del Latina raggiunto da doppio provvedimento di ammonizione ;
- annullare la gara in oggetto disponendo la ripetizione della stessa.
L'istanza innanzi formulata viene motivata con le seguenti argomentazioni:
IN FATTO
La ricorrente contesta la versione dei fatti accreditata dal direttore di gara sia
nel primo rapporto che nel supplemento richiesto dal Giudice Sportivo,
giudicando inverosimile che l'ammonizione inflitta al calciatore del Latina
Martinelli (n.2) al 21° del primo tempo per gioco falloso, sia stata il frutto di un
errore di persona di cui l'arbitro si è subito reso conto; si sostiene infatti, che
la successiva ammonizione inflitta al calciatore del Latina Parma (n.10) non è
stata la conseguenza del ripensamento dell'arbitro, ma un autonomo
provvedimento assunto in conseguenza delle proteste del medesimo
calciatore; non risponderebbero quindi al vero le affermazioni del direttore di
gara, secondo il quale sia i capitani delle squadre che gli assistenti arbitrali
sono stati dallo stesso informati della rettifica del provvedimento disciplinare.
A sostegno delle proprie tesi, la ricorrente invita la Commissione a
visionare le immagini televisive, dalla stessa fornite con mezzi tecnici di
assoluta affidabilità, con lo scopo di dimostrare che la successiva
ammonizione inflitta al calciatore del Latina Martinelli (n.2) al 38° del 1°
tempo, sempre per gioco falloso, avrebbe dovuto comportare la sua
conseguente espulsione: l'evidente errore tecnico dell'arbitro, che ha
verosimilmente danneggiato la ricorrente, dovrebbe comportare
l'annullamento del risultato conseguito sul campo e l'ordine di ripetizione della
gara.
IN DIRITTO
La ricorrente richiede l'applicazione del disposto dell'art.12 comma 4°
lett. C) del Codice di Giustizia Sportiva, valutando l'errore tecnico dell'arbitro
direttamente influente sul regolare svolgimento della gara, con conseguente
provvedimento che disponga la ripetizione della gara.
La richiesta di avvalersi della prova televisiva troverebbe fondamento
nel disposto dell'art. 31 lett.a2) del Codice di Giustizia Sportiva.
Preliminarmente la Commissione ritiene doversi precisare che,
contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, nel caso di specie non
ricorrono le condizioni poste dall'art.31 lett.a2) del Codice di Giustizia Sportiva
per avvalersi del mezzo probatorio fornito dalle riprese televisive della gara in
oggetto; invero, la citata norma limita tale utilizzo al solo ed esclusivo scopo
"dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati", quindi per
rilevare un errore di persona commesso dall'arbitro nell'individuare il tesserato
destinatario di un provvedimento disciplinare, non per contestare
l'ammissione del direttore di gara di aver commesso, ma prontamente
emendato, un errore di persona.
Inoltre, nel ricorso in esame la prova televisiva viene invocata non per
individuare con esattezza e verità il tesserato da sanzionare (attività già svolta
dall'arbitro durante la gara), ma per il fine improprio di accreditare un errore
tecnico; tale ultima circostanza, a norma dell'invocato disposto dell'art.12.4 del
Codice di Giustizia Sportiva, può desumersi esclusivamente da fatti emergenti
dagli atti ufficiali.
Alla odierna riunione nessuno è intervenuto in rappresentanza della
società ricorrente.
Dopo aver attentamente valutato i rapporti del direttore di gara la
Commissione ritiene che il ricorso in esame non sia meritevole di
accoglimento.
Infatti, appare del tutto plausibile che l'arbitro dopo aver effettivamente
mostrato il cartellino giallo al calciatore n. 2 del Latina Martinelli , si sia subito
reso conto di aver commesso un errore di persona ed immediatamente ha
provveduto ad ammonire quello che secondo la sua valutazione era il
calciatore del Latina (il n.10 Parma) effettivamente meritevole del
provvedimento; chiarita in tal senso la dinamica dei fatti ne consegue che i
successivi provvedimenti disciplinari adottati dall'arbitro trovano corretto
riscontro logico e temporale.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società A.S. Melfi S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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