LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.306/C del 13/4/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 5.000,00 EURO CON LETTERA DI DIFFIDA (C.U. N.275/C DEL 29/3/2005 GARA SAMBENDETTESE-NAPOLI SOCCER DEL 26 MARZO 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.306/C del 13/4/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 5.000,00 EURO CON LETTERA DI DIFFIDA (C.U. N.275/C DEL 29/3/2005 GARA SAMBENDETTESE-NAPOLI SOCCER DEL 26 MARZO 2005). Nella seduta del 29 marzo 2005, il Giudice Sportivo prendeva in esame gli atti ufficiali relativi alla gara Sambenedettese-Napoli del 26 marzo 2005 e deliberava di infliggere alla prima società l’ammenda di 5.000,00 euro e lettera di diffida per i seguenti, testuali motivi “perchè un gruppo di sostenitori locali che stazionavano fuori dallo stadio prima dell'inizio dell'incontro rivolgevano agli ufficiali di gara che si accingevano ad entrare nello stadio ripetute volgari espressioni ingiuriose e di minaccia, nel contempo colpendo con pugni e calci la vettura sulla quale i suddetti erano arrivati; un addetto della società consentiva con ostentato ritardo l'ingresso dell'auto all'interno dell'impianto; anche in tale zona era consentita la presenza di numerosi esagitati uno dei quali si avvicinava all'arbitro rivolgendogli pesanti espressioni di minaccia anche dopo che era stato momentaneamente allontanato; per presenza anche in prossimità degli spogliatoi e per diretta responsabilità della società di numerose persone non autorizzate che dovevano essere allontanate; anche al pullman della comitiva partenopea erano riservate plateali manifestazioni di ostilità consistite nel lancio di sputi e colpi inferti al mezzo; successivamente alcuni individui recanti i segni distintivi della società locale assumevano a loro volta atteggiamenti aggressivi ed intimidatori nei confronti di calciatori ospiti, uno dei quali veniva colpito al viso con uno schiaffo; durante la gara venivano lanciati in campo petardi di notevole potenza costituenti ordigni oggettivamente pericolosi per le incolumità individuali ed infatti uno di essi esplodendo vicino ad un assistente arbitrale gli provocava stato di stordimento con conseguente breve sospensione del gioco; lo stesso assistente era anche colpito da oggetti vari al polpaccio ed alle caviglie, senza conseguenze; per ulteriore lancio in corso di gara di bottigliette di plastica e di agrumi, senza colpire; il lancio di petardi di notevole potenza si ripeteva più volte durante la gara; nonchè per altri lanci di bottiglie piene qualcuna delle quali sfiorava l'arbitro, sanzione determinata anche in considerazione dei gravi e specifici precedenti”. La S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. presentava reclamo per ottenere, con articolati motivi, la revoca o almeno la riduzione della sanzione. Esaminati gli atti, la Commissione ritiene che debba essere mantenuto fermo il provvedimento del primo giudice, anche per quanto attiene l’entità dell’ammenda e alla diffida, risultando provate, e conseguentemente sanzionate, tutte le circostanze di fatto riassunte nella delibera, e irrilevante essendo la particolare rilevanza della gara. Ripercorrendo i motivi del reclamo si osserva che per quanto attiene alla condotta posta in essere all’arrivo degli ufficiali di gara, la medesima non può essere scriminata per l’errore circa la scelta dell’ingresso che - come si legge nella memoria difensiva - sarebbe stato fatto dai passeggeri o dal conducente del taxi. Il ritardo nel porre rimedio alla pericolosa situazione è attestato dall’arbitro, che ha ben percepito la reale situazione, tanto da riportare anche le frasi urlate dai sostenitori della squadra di casa. Riguardo all’accoglienza riservata ai componenti della squadra del Napoli, le osservazioni difensive non tolgono valore agli atti ufficiali, nella specie la relazione dei collaboratori dell’Ufficio Indagini, che è ricca anche di dettagli (come, ad esempio, il riferimento alla casacca arancione indossata dal giovane che ebbe a colpire un calciatore del Napoli). Il lancio di petardi non viene contestato dalla reclamante, che solo ne riduce la quantità a “pochi”, e resta fuori discussione il fatto che il petardo lanciato verso il 40° minuto del primo tempo era finito nei pressi di uno dei due assistenti, che rimase stordito per più di un minuto. In conclusione, per tali condotte, tutte dettagliatamente descritte negli atti ufficiali, e non validamente contestate, è adeguata la sanzione deliberata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società S.S. Sambendettese Calcio S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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