LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.306/C del 13/4/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ANDREA FRANCESCHINIS (C.U. N.275/C DEL 29/3/2005 GARA PALAZZOLOPORTOGRUARO S. DEL 26 MARZO 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.306/C del 13/4/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ANDREA FRANCESCHINIS (C.U. N.275/C DEL 29/3/2005 GARA PALAZZOLOPORTOGRUARO S. DEL 26 MARZO 2005). Reclamando avverso il provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha irrogato la squalifica per due gare effettive al calciatore Andrea Franceschinis, contestandogli di aver tenuto “comportamento offensivo verso l’arbitro” al termine della gara Palazzolo-Portogruaro disputatasi il 26.3.2005, la società Portogruaro afferma, in base alla versione dei fatti fornita dall’incolpato, che gli intendimenti ed il comportamento tenuto dal proprio tesserato nella dedotta circostanza non sono stati tali da “ledere l’autorità, la dignità del direttore di gara”. Conseguentemente chiede che la sanzione irrogata venga ridotta ad una sola gara di squalifica, anche in considerazione del fatto che, a dire della reclamante, “l’andamento della gara è stato tale da provocare un certo nervosismo”, a causa di alcune non condivise decisioni adottate dall’arbitro nel corso della gara stessa. La Commissione letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ritiene il gravame non accoglibile. Considerato infatti il tenore palesemente offensivo delle espressioni rivolte dal Franceschinis al direttore di gara, secondo quanto risulta dal resoconto arbitrale al quale, giova ricordare, il Giudice Sportivo conferisce espressamente valore di prova privilegiata, né potendosi recepire le considerazioni svolte dalla reclamante quale elemento atto ad attenuare la gravità della condotta nella circostanza tenuta dal calciatore, l’appellata decisione merita integrale conferma, apparendo immune da vizi sotto il profilo sia del fondamento della incolpazione, sia della congruità della sanzione irrogata. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Calcio Portogruaro Summaga S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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