LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.306/C del 13/4/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ SAN MARINO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE MIRKO TACCOLA (C.U. N.275/C DEL 29/3/2005 GARA SAN MARINO-BELLARIA IGEA M. DEL 26 MARZO 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.306/C del 13/4/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SERIE “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ SAN MARINO CALCIO S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE MIRKO TACCOLA
(C.U. N.275/C DEL 29/3/2005 GARA SAN MARINO-BELLARIA IGEA M. DEL
26 MARZO 2005).
Con fax datato 30.3.2005 la società San Marino Calcio S.r.l. ha
preannunciato reclamo contro la delibera indicate in epigrafe con la quale il
Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Mirko Taccola la squalifica per due
gare effettive “per comportamento offensivo verso l'arbitro al termine della
gara”.
Successivamente la suddetta società non ha data corso, nei termini, al
preannunciato gravame, per cui si impone, a norma dell’art.29 commi 5° e 8°
del Codice di Giustizia Sportiva, la declaratoria di inammissibilità.
Per questi motivi la Commissione
d i c h i a r a
inammissibile il reclamo della società San Marino Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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