LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.307/C del 13/4/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. MORRO D’ORO S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.307/C del 13/4/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI
SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. MORRO D’ORO S.R.L.-.
Su deferimento della Presidenza della Lega Professionisti Serie C è
stata contestata alla società A.S. Morro D’oro Calcio S.r.l. la violazione di cui
all’art.12 comma 5° lett. A) del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, in
occasione della gara Manfredonia-Morro D’Oro del 20.2.2005, utilizzato il
calciatore Vincenzo Signoriello, non avente titolo a parteciparvi non avendo la
Lega Professionisti Serie C concesso il visto di esecutività alla relativa pratica
di tesseramento presentata dalla società.
Nei termini assegnati, la società ha fatto pervenire una memoria
difensiva nella quale, sostenendo per rappresentati argomenti di avere
ritenuto “in perfetta buona fede e senza sua colpa” che il Signoriello fosse
nella dedotta circostanza utilizzabile, chiede: in tesi, di ritenere non applicabile
nessuna delle sanzioni previste per il fatto contestato; in via di estremo
subordine, che le venga comminata la sanzione meno grave fra quelle
previste.
Risulta peraltro acclarato, attraverso le risultanze degli atti ufficiali, che
il 20.2.2005 la società deferita ha fatto scendere in campo il calciatore
Vincenzo Signoriello non avente titolo per partecipare alla gara.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare alla società A.S. Morro D’Oro S.r.l. la punizione sportiva della
perdita della gara in oggetto con il risultato di 0-3 a favore della società
Manfredonia, nonché l’ammenda di 500,00 euro.
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