LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.321/C del 20/4/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/1” RECLAMO CALCIATORE MAURO RAGATZU (A.S. FIDELIS ANDRIA S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.305/C DEL 12/4/2005 GARA FIDELIS ANDRIA-GROSSETO DEL 10 APRILE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.321/C del 20/4/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/1” RECLAMO CALCIATORE MAURO RAGATZU (A.S. FIDELIS ANDRIA S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.305/C DEL 12/4/2005 GARA FIDELIS ANDRIA-GROSSETO DEL 10 APRILE 2005). Avverso la squalifica per due gare effettive per “atto di violenza verso un avversario a gioco fermo”, inflitta dal Giudice Sportivo con C.U. n. 305/C del 12.4.2005, il calciatore Mauro Ragatzu della società Fidelis Andria S.r.l., ha proposto reclamo contro la relativa delibera al fine di ottenere la riduzione della squalifica. A sostegno del gravame ha dedotto che, subito un fallo da parte del suo avversario che lo colpiva alla schiena trattenendolo, fallo tra l’altro sanzionato dall’arbitro, nel tentativo di divincolarsi effettuava un movimento istintivo che andava a colpire involontariamente l’avversario medesimo. In sintesi, a suo avviso, si tratterebbe di gesto istintivo senza intenzioni violente. Si richiede pertanto la riduzione della squalifica ad una sola giornata. Alla riunione odierna non è presente alcun rappresentante del calciatore. Dal referto arbitrale risulta che il Ragatzu, dopo aver subito un fallo di gioco, reagiva nei confronti dell’avversario che aveva commesso il fallo, colpendolo con una gomitata al volto. Il calciatore colpito necessitava dell’intervento dei sanitari e rientrava successivamente sul campo di calcio. Orbene, esaminato il referto compilato dall’ arbitro e la non particolare valenza delle spiegazioni del calciatore, le responsabilità del Ragatzu appaiano configurate con chiarezza. Appare dunque certo che il suo comportamento integra perfettamente il connotato dell’azione violenta a gioco fermo. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo del calciatore Mauro Ragatzu (A.S. Fidelis Andria S.r.l.) e confermare integralmente la sanzione nella misura configurata dal Giudice Sportivo. La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it