LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.321/C del 20/4/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/1” RECLAMO CALCIATORE FRANCESCO SCARPA (A.S. FIDELIS ANDRIA S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.305/C DEL 12/4/2005 GARA FIDELIS ANDRIA-GROSSETO DEL 10 APRILE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.321/C del 20/4/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SERIE “C/1”
RECLAMO CALCIATORE FRANCESCO SCARPA (A.S. FIDELIS ANDRIA
S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.305/C DEL
12/4/2005 GARA FIDELIS ANDRIA-GROSSETO DEL 10 APRILE 2005).
Avverso la squalifica per due gare effettive per “aver colpito con uno
sputo al viso un avversario a gioco fermo”, inflitta dal Giudice Sportivo con
C.U. n. 305/C del 12.4.2005, il calciatore Francesco Scarpa della società
Fidelis Andria S.r.l., ha proposto reclamo contro la relativa delibera al fine di
ottenere la riduzione della squalifica.
Nelle proprie doglianze, il calciatore sostiene in sintesi che, subito da
parte del suo avversario un fallo intenzionale (strattone), egli avrebbe avuto
una reazione che lo portava a compiere un gesto di stizza, dovuto anche alle
offese ricevute durante la gara.
Tale reazione culminava con un gesto labiale ma non lo sputo, gesto
che egli afferma considerare per contro assolutamente grave ed offensivo. Si
richiede pertanto la riduzione della squalifica ad una sola giornata.
Alla riunione odierna non è presente alcun rappresentante del
calciatore.
Dal referto dell’assistente arbitrale risulta che il calciatore Scarpa abbia
effettivamente sputato all’avversario colpendolo al volto. L’assistente ha poi
richiesto l’intervento del giudice di gara per gli opportuni provvedimenti.
Orbene, esaminati i fatti e gli atti ufficiali e la labilità delle spiegazioni
del calciatore, le responsabilità dello Scarpa appaiano configurate con
chiarezza.
Questa Commissione ritiene di confermare dunque che il gesto - sputo
- sia stato in effetti indirizzato a gioco fermo nei confronti del suo avversario.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo del calciatore Francesco Scarpa (A.S. Fidelis Andria
S.r.l.) e confermare integralmente la sanzione nella misura così come
configurata dal Giudice Sportivo.
La tassa va addebitata.
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