LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.321/C del 20/4/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. LANCIANO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ANDREA BUSSI (C.U. N.275/C DEL 29/3/2005 GARA SORA-LANCIANO DEL 26 MARZO 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.321/C del 20/4/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SERIE “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ S.S. LANCIANO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE
GARE EFFETTIVE CALCIATORE ANDREA BUSSI (C.U. N.275/C DEL
29/3/2005 GARA SORA-LANCIANO DEL 26 MARZO 2005).
Avverso la squalifica per due gare effettive per “atto di violenza verso
un avversario con il pallone non a distanza di gioco” del proprio calciatore
Andrea Bussi, inflitta dal Giudice Sportivo con C.U. n. 275/C a seguito della
partita Sora — Lanciano del 26.3.2005, la società Lanciano ha prodotto in
data 1° aprile 2005 formale ricorso.
Nelle proprie doglianze scritte, la società sottolinea “l’incongruenza
dell’arbitro e le falsità emerse nel rapporto”. Tra l’altro si tratterebbe, a dire
della società, di scontro di gioco a seguito di un dribbling e non già di “azione
violenta non a distanza di gioco” come esposto dal sig. Velotto.
Ugualmente, il fallo non sarebbe stato compiuto da tergo e con la
gamba alzata, in quanto i due calciatori erano affiancati durante l’azione
incriminata e visibile dalle immagini allegate al ricorso. La società conclude
sottolineando la buona condotta del calciatore del Lanciano sino all’azione
punita dall’arbitro con l’espulsione e la lievità del fallo commesso che non
avrebbe impedito al calciatore avversario di terminare la gara. Si sottolinea
infine che, per analogo intervento da tergo nei confronti di un calciatore del
Sora, il direttore di gara avrebbe ritenuto in altra fase dell’incontro di estrarre,
giustamente, il solo cartellino giallo.
La società richiede pertanto:
- il proscioglimento dagli addebiti contestati perché infondati in fatto e diritto;
- in via subordinata, la riduzione della sanzione irrogata nei confronti del
proprio calciatore.
La società richiede inoltre l’audizione del calciatore Andrea Bussi e il
supplemento di gara del signor Massimo Velotto in ordine alle contestazioni in
memoria.
Alla riunione odierna è presente l’avvocato Donato Di Campli, con
delega formale della società istante.
Nel proprio intervento il legale prende atto del supplemento di referto
arbitrale nel frattempo pervenuto e si rifà comunque a quanto esposto nell’atto
formale, depositando anche la videocassetta con le immagini dell’episodio in
parola.
Per il proprio assistito il legale conclude richiedendo il proscioglimento
o, in via subordinata, la riduzione della sanzione inflitta.
Orbene, questa Commissione Disciplinare, avuto riguardo agli atti
ufficiali di gara ed al richiesto supplemento del signor Velotto, ritiene che i fatti
siano configurati e che le responsabilità del calciatore Bussi emergano con
chiarezza.
Ugualmente, la Commissione non procede all‘esame della cassetta
prodotta giacchè il caso non ricorre tra le ipotesi previste dalla norma.
Pertanto, ritiene equa la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società S.S. Lanciano S.r.l. e confermare
integralmente il provvedimento nella misura configurata dal Giudice Sportivo.
La tassa va addebitata.
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