LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.321/C del 20/4/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/1” RECLAMO SOCIETA’ A.C. REGGIANA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETIVE CALCIATORE MASSIMO MINETTI (C.U. N.275/C DEL 29/3/2005 GARA REGGIANA – BENEVENTO DEL 26 MARZO 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.321/C del 20/4/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SERIE “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ A.C. REGGIANA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA
QUATTRO GARE EFFETIVE CALCIATORE MASSIMO MINETTI (C.U.
N.275/C DEL 29/3/2005 GARA REGGIANA - BENEVENTO DEL 26 MARZO
2005).
Con lettera del 2 aprile 2005 la A.C. Reggiana S.p.a. proponeva
ricorso avverso la squalifica per quattro gare effettive comminata dal Giudice
Sportivo al calciatore Massimo Minetti perché durante la partita Reggiana –
Benevento del 26 marzo 2005 aveva colpito un avversario a gioco fermo con
un pugno al viso procurandogli fuoriuscita di sangue.
Nel ricorso citato, la società ricorrente affermava che il gesto del
Minetti non era connotato da cattiveria, ma da una reazione nervosa a
precedenti contatti e alterchi.
Nell’udienza del 15 aprile, il Minetti, presente in persona, affermava
che il calciatore da lui colpito in reazione fosse il De Liguori e non il Voria,
come invece riportato negli atti ufficiali di gara, sostenendo inoltre, che il De
Liguori lo avesse provocato verbalmente e ripetutamente spintonato.
A sostegno di tale ricostruzione dei fatti, il Minetti richiedeva a questa
Commissione di visionare le immagini televisive della gara.
Questa Commissione, avvalendosi della facoltà prevista dal comma
a4) dell’art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva, e ritenendo sussistenti le
condizioni poste dalla norma stessa, decideva di acquisire agli atti la
videocassetta contenente le immagini incriminate.
Dall’esame del filmato appariva evidente che il Minetti, in reazione ad
uno schiaffo dallo stesso subito, non colpiva il calciatore Voria, bensì il
calciatore De Liguori, dopo un alterco verbale con lo stesso e che l’errore di
persona effettuato dall’assistente arbitrale potesse essere ascrivibile alla
parapiglia e alla confusione generatosi in campo.
Nondimeno, il filmato conferma il comportamento violento del Minetti
che, a giuoco fermo, colpisce con un pugno il calciatore della squadra
avversa.
Considerata, comunque, l’offesa da egli precedentemente ricevuta,
ritiene, questa Commissione, che la quantificazione della pena possa essere
diversamente identificata e cioè nella sanzione in due gare di squalifica.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
accogliere parzialmente il ricorso della società A.C. Reggiana S.p.a.
riducendo le giornate di squalifica da quattro a due.
La Commissione, inoltre, invia gli atti alla Procura Federale per quanto di sua
competenza rispetto al comportamento tenuto dal calciatore De Liguori della
società Benevento.
La tassa non va addebitata.
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