LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.321/C del 20/4/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/1” RECLAMO SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETIVE CALCIATORE VORIA GILL (C.U. N.275/C DEL 29/3/2005 GARA REGGIANA – BENEVENTO DEL 26 MARZO 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.321/C del 20/4/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SERIE “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETIVE CALCIATORE VORIA GILL
(C.U. N.275/C DEL 29/3/2005 GARA REGGIANA - BENEVENTO DEL 26
MARZO 2005).
Con lettera del 5 aprile 2005 il calciatore Gill Voria presentava ricorso
avverso la squalifica per quattro gare effettive a lui comminata dal Giudice
Sportivo per aver colpito un avversario con uno schiaffo e per aver insultato e
spintonato un assistente arbitrale.
Nella sua memoria difensiva, il Voria negava di aver colpito in alcun
modo un calciatore avversario, confermando, altresì, di avere insultato e
spintonato l’assistente arbitrale, ma senza che da tale azione ne derivasse
l’indietreggiamento del suddetto ufficiale di gara.
Nella udienza del 15 aprile il Voria, personalmente presente, chiedeva
a questa Commissione di visionare le immagini televisive a sostegno della
ricostruzione dei fatti da egli riportata.
Questa Commissione, ritenendo che la visione del filmato fosse utile
all’accertamento dei fatti così come accaduti, ai sensi dell’art. 31 comma a4)
del Codice di Giustizia Sportiva che testualmente prevede che “avverso le
sanzioni irrogate a tesserati per condotta violenta, le parti possono produrre
immagini televisive che offrono piena garanzia tecnica e documentale, tali da
dimostrare che il tesserato non ha in alcun modo commesso l’infrazione”,
decideva di acquisire la videocassetta.
Dall’esame del filmato appare evidente che il Voria non era il calciatore
colpito dal Minetti in reazione ad uno schiaffo allo stesso Minetti rivolto e che,
considerato il parapiglia e la confusione succedutasi, effettivamente, rispetto a
questo fatto, si è trattato di uno scambio di persona.
Nondimeno il filmato conferma il comportamento offensivo del Voria nei
confronti dell’assistente arbitrale che non si limita ad ingiuriare l’ufficiale di
gara ma lo spinge, seppure senza produrne l’indietreggiamento.
Appare, quindi, evidente che il comportamento del Voria nei confronti
dell’assistente arbitrale abbia le caratteristiche di grave offesa e di sostanziale
minaccia.
Sembra, quindi, a questa Commissione che la richiesta di riduzione
della squalifica formulata dal Voria vada accolta nella misura di una giornata,
ritenendo che tre giornate di squalifica siano una sanzione congrua e
adeguata al comportamento tenuto dal Voria rispetto all’ufficiale di gara.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo del calciatore Gill Voria (F.C. Sporting
Benevento S.r.l.) riducendo la squalifica a tre gare effettive.
La tassa non va addebitata.
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