LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.327/C del 22/4/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ENZO ALBERTINI PRESIDENTE DELL’A.S. BIELLESE, E SOCIETA’ A.S. BIELLESE 1902 S.P.A.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.327/C del 22/4/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ENZO ALBERTINI PRESIDENTE DELL’A.S. BIELLESE, E SOCIETA’ A.S. BIELLESE 1902 S.P.A.-. Su deferimento del Procuratore Federale è stato contestato al sig. Enzo Albertini, presidente della società A. C. Biellese 1902 S.p.a., la violazione dell’art. 7 comma 1°, C.G.S. per avere trasmesso alla CO.Vl.SO.C. in data 14/5/2004 documenti con valori difformi da quelli riscontrati in sede di verifica ispettiva eseguita in data 25/11/2004, così ottenendo, sulla base delle disposizioni federali di cui al C.U. n 167/A del 30/4/2004, l’iscrizione al campionato in corso, che non avrebbe potuto ottenere senza l’inesattezza predetta dei dati rilevata in sede di verifica. Alla società è stata contestata la stessa violazione ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S. per responsabilità diretta in ordine agli addebiti contestati al suo presidente. All’odierno dibattimento il rappresentante della Procura, avv. Mario Taddeucci Sassolini ha chiesto che, affermate le contestate responsabilità, al presidente della società sia inflitta la sanzione dell’inibizione per un anno ed alla società quella di 2 punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva ai sensi dell’art. 13 lett. F) del C.G.S. richiamato dal precedente art. 7, comma 3. Il presidente sig. Albertini dell’ A. C. Biellese che, aveva depositato nei termini memoria difensiva, ha chiesto il proscioglimento da ogni incolpazione per sé e per la società richiamando le ragioni esposte per iscritto. Ha poi prodotto vari documenti a prova di versamenti da parte dei soci nelle casse della società, mediante bonifici bancari e/o assegni nel periodo di giugno 2004, asserendo che gli stessi hanno avuto funzione di ricapitalizzazione ancor prima della chiusura dell’esercizio sociale e della convocazione dell’assemblea per l’approvazione del Bilancio 2003-2004 chiuso al 3 giugno 2004 e dalle connesse deliberazioni in ordine al capitale. Risulta, in fatto, dagli atti che in adempimento di quanto prescritto nel C.U. F.I.G.C. n° 167/A del 30 aprile 2004, la A.C. Biellese S.p.a. depositava presso la CO.VI.SO.C., nel termine regolamentare (lettera B sub. I, 4), il prospetto PA, con indicazione del rapporto «patrimonio netto contabile/attivo patrimoniale” pari a 10 ed il prospetto PD, con indicazione del rapporto “patrimonio netto contabile/diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori» pari a 10,66, quindi nei limiti dei minimi prescritti rispettivamente dello 0,10 e dello 0,25. A seguito della verifica ispettiva effettuata nella sede della società il 25/11/2004, seguita da successiva integrazione e parziale modificazione, la CO.VI.SO.C. rilevava che in realtà, apportate le necessarie correzioni, i due rapporti venivano a risultare inferiori ai minimi e precisamente pari a - 0,017 quello PA e -3,019 quello PD. Secondo l’organo di controllo la società alla data del 31 marzo 2004 si trovava nella condizione prevista dall’art. 2447 c.c.“ non possedendo il requisito prescritto dal comma 1 lett. F) del citato allegato B) del Comunicato Ufficiale n 162/A del 30 aprile 2004”, talchè le risultanze reali del rendiconto al 31/3/2004 non potevano consentire l’iscrizione al campionato 2004 - 2005. La CO.VI.SO.C. deliberava pertanto di trasmettere gli atti alla Procura Federale. La difformità dei valori, come accertato dalla CO.VI.SO.C. era dovuta a due voci: - alla iscrizione, nel noto documento (extracontabile pre consuntivo al 31 marzo 2004) ,di minori ammortamenti per € 9.678,00; - alla cancellazione di plusvalenze per cessioni dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori pari a € 105.000,00 perché al 31 marzo 2004 dovevano considerarsi meramente stimate e non realizzate. Il tutto era stato ricostruito a posteriori partendo dalle risultanze del Bilancio approvato dal quale appunto poteva rilevarsi sia l’erronea indicazione nel precedente rendiconto degli ammortamenti sia la insussistenza delle plusvalenze. La diversità dei dati faceva sì che la perdita di periodo da € 40.000,00, indicata dalla società, saliva a € 154.40100 causando non solo l’annullamento del capitale ma addirittura un valore negativo dello stesso pari a € 18.115,00, con conseguente riduzione dei parametri come più sopra indicato. Hanno eccepito a loro difesa gli incolpati: a) che il documento extra contabile pre - consuntivo, quale è quello di cui si discute ha natura di provvisorietà e di previsione “in corso d’opera” per cui una ricostruzione “a posteriori” quale quella compiuta dai verificatori della CO.VI.SO.C., partendo dai dati definitivi di Bilancio al 30 giugno 2004 e cioè di fine esercizio e con applicazione di metodo matematico «empirico» (ad es. rapportando in via temporale a 9/12 i dati definitivi di Bilancio) non può seriamente fondare l’affermazione secondo la quale alla data del 31 marzo 2004 la società si trovasse “nella fattispecie di cui all’art.2447 c.c.”; b) che gli ammortamenti e le plusvalenze inerenti le cessioni dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti sono i dati tipici di fine esercizio la cui maturazione con riferimento all’attività di gestione de qua «avviene spesso dopo la data del 31 marzo e a ridosso se non a cavallo di quella del 30 giugno, a seguito del perfezionamento di altri negozi giuridici avviati nei mesi precedenti dei diritti pluriennali” ed a seguito inoltre delle procedure contabili scaturenti dalle scelte gestionali sulla base delle valutazioni dell’andamento dell’intero anno sportivo. Pertanto deve considerarsi lecita l’esposizione delle plusvalenze di € 105.000,00 alla data del 31/3/2004 in quanto erano in dirittura di arrivo serie trattative di cessione di un calciatore che appunto tale plusvalenza avrebbe fatto acquisire al bilancio; comunque in dipendenza di quanto sopra deve valutarsi la piena buona fede o in ulteriore subordine considerarsi errore tecnico così l’indicazione della plusvalenza come degli ammortamenti contestati. c) Ad ulteriore dimostrazione della buona fede, sta il fatto che prima ancora dell’approvazione del bilancio di fine esercizio, sfumata per fatti non dipendenti dalla società quella cessione sulla quale al 31/3/2004 appariva definito ogni particolare dell’accordo con società terze, i soci in attesa delle definitive determinazioni da assumersi in sede di assemblea, avevano provveduto ad effettuare una serie di versamenti nei conti correnti della società per rifinanziarla. La Commissione osserva: Per la sussistenza dell’illecito contestato (art 7 comma 3° C.G.S. e non già comma 1°, come per errore materiale indicato nell’atto di deferimento) devono concorrere i seguenti elementi costitutivi: la intenzionale falsificazione dei documenti, il fine dell’agente di ottenere l’iscrizione al campionato e/o l’ottenimento della iscrizione mediante tale falsificazione. E’ pacifico che all’epoca dei fatti in virtù delle “Norme per I’ammissione ai campionati professionistici 2004/2005” (Allegato sub B del C.U. della F.I.G.C. 30/4/2004 n. 162/A) costituiva condizione, tra le altre che qui non interessano, per l’iscrizione ai campionati professionistici della stagione 2004 - 2005, il rispetto del rapporto PA di cui all’art. 85, paragrafo IV delle N.O.I.F. e del rapporto PD del paragrafo V dello stesso articolo, alla data del 31 marzo 2004. La verifica eseguita nel novembre 2004 dopo che la società aveva deliberato e depositato nei termini il Bilancio di fine esercizio, ha rilevato con procedimento a posteriori e cioè partendo dai dati di quest’ultimo, che le risultanze del documento contabile pre - consuntivo conteneva errori nella indicazione degli ammortamenti e l’evidenziazione di plusvalenza non realizzata ma solo stimata, che portavano a rapporti PA e PD nettamente inferiori ai limiti prescritti dalle vigenti norme. E’ da chiedersi se le difformità riscontrate derivino da falsificazione dolosa di dati col fine specifico di eludere il divieto di iscrizione o se vadano valutate invece come errori tecnici di imputazione di dati nel rendiconto in corso d’opera. La Commissione opta per la seconda delle due ipotesi a ciò indotta dalla valutazione dei comportamenti degli amministratori e della compagine sociale, i quali, prima ancora della chiusura dell’esercizio 2003 - 2004, hanno provveduto a sostanziosi versamenti e bonifici a favore della società, una volta venuto meno il previsto realizzo della plusvalenza cosiddetta “latente”, ed alla puntuale ricapitalizzazione della società in occasione dell’assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 30/6/2004. Tali comportamenti, oltre a rendere, credibile l’affermata esistenza di una seria aspettativa per la conclusione di quell’accordo che avrebbe consentito di realizzare la plusvalenza, confortano anche la tesi dell’errore, di aver cioè ritenuto rilevante ed utilizzabile un dato contabile non concretizzatosi. In ogni caso i detti comportamenti col loro valore indiziario impediscono che possa ritenersi raggiunta la prova di un’opera di alterazione o falsificazione dei dati contabili che possegga tutti gli elementi costitutivi di cui sopra si è detto. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere Enzo Alberini e la società A.S. Biellese 1902 S.p.a. dagli addebiti loro contestati.
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